Studi e Contributi

Sull’applicabilità del termine dimidiato per la proposizione di un’azione avverso atti di annullamento, in via di autotutela, di una procedura di gara.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 120 c.p.a., “.. .. per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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