“[…] ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri,
alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del
documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo
svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione),
ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento,
risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di
individuarla, ossia di riconoscerla […]
Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2023, n. 9549
in Guida al Diritto, 23, 2023, pag. 66.