Energia

ENERGIA: 1. Art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – Norma fondamentale di principio nella materia “energia” -Sussiste/Ragioni. 2. Linee Guida di cui al D.m. 10 settembre 2010 – Potere delle Regioni di indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti FER – finalità di assicurare la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile – Sussiste. 3. Conferenza di servizi decisoria – Decisione da assumere sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza – Significato/Portata. 4. Conferenza di servizi decisoria – Obbligo dell’amministrazione procedente di indicare le ragioni che l’hanno indotta ad assumere la determinazione finale – Sussiste. 5. Impianto FER – Conferenza di servizi decisoria – Necessità di un’adeguata istruttoria e motivazione in ordine alla specifica relazione dell’impianto all’interno del contesto in cui esso è collocato – Sussiste.

1. “… L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 disciplina il procedimento per la
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, inclusa l’energia eolica.
È prevista una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla
Regione, ovvero, per impianti di maggiore potenza dal Ministero dello sviluppo economico, «nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico».
Per fini di semplificazione è prevista l’indizione di una conferenza di servizi decisoria …
La Corte Costituzionale ha affermato che il sistema delineato nell’art. 12 del decreto legislativo n.
387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia” (Corte
cost. n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012; si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2022, n.
7694)”.
2. ” … Il Ministero ha adottato, con decreto interministeriale 10 settembre 2010, le linee guida
nazionali, in attuazione delle quali le Regioni possono «procedere alla indicazione di aree e siti non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti» (comma 10) ….
La Corte Costituzionale … ha rilevato … che il suddetto criterio localizzativo si ispira alla finalità
di assicurare la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, con generale utilizzabilità di
tutti i terreni, ad eccezione di quelli individuati dalla Regione per la tutela degli altri interessi
costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza regionale (Corte cost. n. 224 del
2012, cit.)…”.
3. “La conferenza di servizi decisoria è uno strumento di semplificazione procedimentale che è
finalizzato a consentire di assumere una decisione finale pluristrutturata in presenza di
amministrazioni aventi competenze concorrenti nell’ambito di una specifica vicenda amministrativa.
Le modalità di formazione della decisione finale sono disciplinate dal comma 7 dell’art. 14-ter e dal
comma 1 dell’art. 14-quater.
In particolare, si prevede che, all’esito della riunione e comunque non oltre il termine di cui al comma
2 dell’art. 14-ter, «l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza», la quale «sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati».
La decisione si forma «sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti».
Il legislatore ha introdotto una regola diversa dall’unanimità che si fonda non su un criterio
maggioritario rigido, che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni
coinvolte, ma su un modulo flessibile che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole
amministrazioni nell’ambito della conferenza …”.
4. “… L’amministrazione procedente deve indicare, nella motivazione, le ragioni che l’hanno indotta
ad assumere la determinazione finale (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6447).
Nella fattispecie in esame, in relazione al primo motivo, l’amministrazione procedente, all’esito della
conferenza di servizi, non ha svolto tale concreto giudizio di prevalenza ma si è limitata a generiche
affermazioni. Tale motivazione era ancora di più necessaria, considerando l’amministrazione
procedente deve tener conto che:
– soltanto una amministrazione aveva fatto valere ragioni ostative (e, come detto, non vincolanti) al
rilascio del provvedimento richiesto, mentre tutte le altre si erano pronunciate a favore
dell’intervento;
– la diffusione degli impianti per produzione di fonti rinnovabili è posta a tutela di uno specifico e
rilevante interesse pubblico …”.
5. “… In relazione al secondo motivo, non risulta effettuata una adeguata istruttoria che tenga conto
della specifica conformazione dell’area in questione, essendo la stessa non coinvolta da vincoli
specifici che precludono a priori l’installazione, ma inserita in un ampio comparto dell’Ager
Venusinus, che copre il territorio di molti Comuni. In altri termini, non è sufficiente una generale
valorizzazione della valenza culturale dell’intero comparto senza una puntuale motivazione in ordine
alla specifica relazione dell’impianto all’interno del contesto in cui esso è collocato. Tale valutazione
concreta era ancora più necessaria alla luce del fatto che l’appellante ha modificato il progetto
iniziale …”.

Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza 22 gennaio 2024, n. 667

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