Energia

ENERGIA: 1. Giudizio positivo di compatibilità ambientale di un impianto eolico espresso con delibera del Consiglio dei Ministri – Impugnazione – Istanze del ricorrente volte a far accertare la illegittimità degli atti impugnati – Giurisdizione amministrativa – Sussiste. 2. Interesse a ricorrere nelle controversie fra titolari di fondi finitimi – Prospettazione della mera vicinitas – Non è sufficiente – Ragioni. 3. Giudizio positivo di compatibilità ambientale di un impianto eolico – Impugnazione – Doglianze volte a far emergere imprecisioni nella rappresentazione dello stato dei luoghi riportato in sede di valutazione di impatto ambientale – Inammissibilità del ricorso in quanto preordinato a stimolare un sindacato del Giudice Amministrativo sul merito dell’azione amministrativa – Non sussiste. 4. Giudizio positivo di compatibilità ambientale di un impianto eolico – Costruzione deficitaria dello studio d’impatto ambientale prodotto dalla proponente nell’ambito del procedimento di V.I.A. – Illegittimità – Sussiste. 5. Studio d’impatto ambientale – Utilizzo di mappe aggiornate per la valutazione del contesto ambientale di riferimento – Requisito fondamentale per elaborare lo Studio d’Impatto Ambientale e svolgere correttamente il procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale. 6. Studio d’impatto ambientale – Riferimento alla presenza, nella zona interessata dal progetto, di altri progetti eolici – Necessità – Ragioni. 7. Giudizio positivo di compatibilità ambientale di un impianto eolico espresso con delibera del Consiglio dei Ministri – Vaglio sul travisamento dei fatti e/o su vizi istruttori del procedimento – Rientra nel c.d. “sindacato ab externo” cui tale atto è soggetto.

1. “… la società controinteressata eccepisce un ritenuto difetto di giurisdizione, in quanto, a suo
dire, la ricorrente avrebbe fatto valere solo surrettiziamente profili di illegittimità del provvedimento
di V.I.A. in concreto impugnato.
Al contrario, secondo la controinteressata, l’intera impugnazione muove dall’asserito pregiudizio
recato dal più volte menzionato impianto eolico alla attività imprenditoriale ricettiva dell’istante.
Di conseguenza, trattandosi sostanzialmente di un rapporto di asserito danno puramente civilistico,
non sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo.
L’assunto non può essere condiviso.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controinteressato, il ricorso, in sé considerato,
censura vizi di legittimità propri dei provvedimenti impugnati.
Infatti, le istanze della ricorrente sono volte a far accertare la illegittimità degli atti impugnati e non
si incentrano su una diretta richiesta civilistica di risarcimento dei danni.
In particolare, le doglianze sono volte a far emergere le imprecisioni nella rappresentazione dello
stato dei luoghi così come riportato dalla controinteressata in sede di valutazione di impatto
ambientale. A tal riguardo, l’istante fa leva su profili di illogicità e contraddittorietà dei
provvedimenti impugnati.
Su tali presupposti, il sindacato su tali provvedimenti per tali ipotesi di contestazioni rientra de plano
nello spazio cognitorio della giurisdizione amministrativa”. […]

TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 26 marzo 2024, n. 381

vedi il documento