Antimafia

ANTIMAFIA – INTERDITTIVA: 1. – Antimafia – Interdittiva – Ammissione all’amministrazione giudiziaria o al controllo giudiziario – Sospensione dell’interdittiva – Portata: sospensione tanto dell’efficacia quanto dell’esecuzione. 2. -Antimafia -Interdittiva -Chiusura della procedura ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011. Effetti sull’adottata interdittiva. 3. -Antimafia -Interdittiva -Ammissione al controllo giudiziario -Provvedimenti sospensivi e restitutori adottati da AGEA -Sospensione cautelare -Sussistenza periculum in mora.

1. Il dato letterale del comma 7 dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che “Il
provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo
giudiziario ai sensi del presente articolo sospende […] gli effetti di cui all’articolo 94” senza
distinguere tra effetti giuridici prodottisi in praeterito ed effetti giuridici pro futuro dell’interdittiva
antimafia; pertanto, la sospensione dell’interdittiva non può che abbracciarne tanto l’efficacia (ovvero
la capacità di produrre effetti giuridici) quanto l’esecuzione (cioè la concreta e materiale attività
esecutiva), anche in considerazione della circostanza che, nella sistematica generale della legge sul
procedimento amministrativo (art. 21-quater, comma 1, l. n. 241 del 1990), l’efficacia è presupposto
per l’esecutività del provvedimento (id est l’attitudine dello stesso ad essere portato a esecuzione).
2. L’interdittiva riprende i propri effetti solo una volta chiusa (per scadenza naturale o provvedimento
anticipato dell’A.G.O.) la procedura ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, salva peraltro, in ogni
caso, anche prima della chiusura del controllo giudiziario, la possibilità per la Prefettura ex art. 91,
comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 159 del 2011, di aggiornare, in sede amministrativa, “l’esito
dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di
infiltrazione mafiosa”, pure, se del caso, prendendo in considerazione i risultati provvisori del
controllo giudiziario medesimo.
3. Pare sussistere il dedotto periculum in mora in considerazione delle conseguenze che possono
discendere, nelle more della definizione nel merito del presente grado di giudizio, dall’esecuzione dei
provvedimenti sospensivi e restitutori adottati da AGEA nonostante l’avvio del controllo giudiziario
ex art. 34-bis del d. lgs. n. 159 del 2011, anche in termini di concreta sopravvivenza finanziaria ed
operativa della società cooperativa appellante.

Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Ordinanza 6 ottobre 2023, n. 4129

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