1. “[…] La previsione normativa di cui agli 83, 86 ed all’allegato XVII del Codice, che riconosce alle
certificazioni rilasciate da committenti pubblici e privati il valore di comprova dei requisiti tecnico
professionali, non costituisce un limite al potere di verifica della stazione appaltante […]”.
Tar Piemonte – Torino, Sez. II, 6 luglio 2022, n. 632
in Riv. trim. appalti, 4, 2022, pag. 1439 e ss., con commento di F. Smerchinich, Certificazione di
esecuzione lavori: valore probatorio e discrezionalità della stazione appaltante.