Rassegna

CONCORRENZA – COMMERCIO: 1. -Concorrenza e Commercio -Alimenti e bevande -Grande distribuzione organizzata – Clausola di reso -Imposizione ai panificatori -Prova presuntiva -Esclusione. 2. -Concorrenza e Commercio -Alimenti e bevande -Fatto illecito -Onere della prova – Grava a carico dell’Autorità garante procedente -Presunzioni semplici -Sufficienza – Condizioni.

1. In tema di violazione dei divieti riguardanti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, non
presenta i requisiti della gravità e concordanza la presunzione, utilizzata dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato per ravvisare la condotta illecita di un operatore della grande
distribuzione organizzata, in virtù della quale dalla diffusa applicazione, da parte di
quest’ultimo, della clausola di reso nell’ambito dei propri rapporti commerciali si è desunta
l’esistenza di un fatto ignoto costituito dall’imposizione della medesima clausola ai
panificatori.
2. L’onere della prova del fatto costituente l’illecito grava, secondo le regole generali, a carico
dell’Autorità garante procedente ma, in difetto di specifiche preclusioni di legge, può da questa
essere assolto anche a mezzo di presunzioni semplici purché dotate dei crismi della gravità,
precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.

Cons. Stato, Sezione Sesta, Sentenza 15 febbraio 2023, n. 1597, in Foro Italiano n.10/2023, Parte Terza, pag. 474, con nota di richiami

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