Rassegna

ESPROPRIAZIONE: 1. -Processo civile -Ricorso in cassazione -Principio di autosufficienza del ricorso -Applicazione: puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e specifica segnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito – Sufficienza. 2. -Espropriazione -Illegittima acquisizione del fondo e sua irreversibile trasformazione – Risarcimento danni -Criteri di liquidazione: aestimatio e taxatio.

1. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n.
6) quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella
sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo
eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può
pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto
degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli
atti del giudizio di merito (Cass., SU, n. 8950/22).
Tuttavia, nella specie, come detto, il ricorrente invoca atti e documenti, omettendo di indicarne il
contenuto e la loro collocazione nei fascicoli del giudizio di merito.
2. In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza
l’attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato
attraverso la duplice operazione della aestimatio, ossia determinando il valore del bene all’epoca del
fatto, e della taxatio, ossia sottoponendo il valore del bene, fino all’epoca della decisione, alla
rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del
denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di
valore, una volta determinato l’ammontare del risarcimento all’attualità, si converte in obbligazione
di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo
definitivo (Cass., n. 10634/23; n. 24101/18).

Cassazione Civile, Sezione Prima, Ordinanza 13 dicembre 2023, n. 34921

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