Procedimento Amministrativo

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SILENZIO – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: 1.- Disposizione normativa – Interpretazione giudiziale – Testo normativo – Inderogabilità. 2.- Interpretazione giudiziale – Diretta applicazione di un principio costituzionale in caso di esistenza di una normativa di legge applicabile al caso – Impossibilità – Ragioni. 3. – Disposizione normativa – Interpretazione giudiziale – Testo normativo – Interpretazione costituzionalmente conforme -Inderogabilità -Limiti. 4. – Procedimento amministrativo – Silenzio ex art. 17-bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. – Natura di decisione pluristrutturata. 5. – Procedimento amministrativo – Silenzio ex art. 17-bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. – Ambito di applicazione – Individuazione e limiti. 6. – Procedimento amministrativo – Silenzio ex art. 17-bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. – Ratio – Individuazione. 7. – Procedimento amministrativo – Silenzio ex art. 17-bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. – Meccanismo del silenzio assenso orizzontale – Fondamento costituzionale – Individuazione. 8. – Procedimento amministrativo – Silenzio ex art. 17-bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. – Amministrazione procedente – Onere di condurre un’istruttoria completa e di elaborare uno schema di provvedimento, oltre che di concludere il procedimento con una decisione espressa – Sussiste. 9. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Obbligatorietà – Ragioni. 10. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Relazione paesaggistica – Contenuto inderogabile – Individuazione. 11. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Autorità procedente – Istruttoria – Modalità e contenuto – Individuazione. 12. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Rilascio – Presupposto: non compromissione del valore paesaggistico tutelato – Necessità. 13. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Delega da parte della Regione in favore degli Enti Locali -Possibilità -Condizioni. 14. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Autorità procedente – Istruttoria – Conclusione mediante progetto di decisione che viene sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza -Necessità. 15. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Poteri della Soprintendenza – Contenuti e limiti. 16. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Intervenuta formazione dell’assenso silenzioso – Potere della Soprintendenza di agire in autotutela – Condizioni e limiti. 17. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Determinazioni tardive della Soprintendenza – Irrilevanza. 18. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Tutela del paesaggio e di quella dell’ambiente – Equiordinazione. 19. – Autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 – Poteri della Soprintendenza – Cura e ponderazione degli altri interessi pubblici a rilevanza costituzionale – Necessità.

1. L’interpretazione giudiziale deve individuare il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza, eventualmente scrutando nelle sue eventuali zone d’ombra. Il testo della legge rappresenta il punto fermo da cui occorre muovere nell’attività interpretativa e a cui, (all’esito del combinato ricorso a tutti gli altri canoni di interpretazione) è necessario ritornare. 2. Non può ritenersi esistente un potere del giudice di decidere una controversia a lui sottoposta facendo diretta applicazione di un principio costituzionale (c.d unmittelbaredrittwirkung), anche quando non si sia in presenza di una lacuna (e cioè quando esista una normativa di legge applicabile al caso, a meno che questa normativa non sia formulata attraverso il ricorso ad un principio o a una clausola generale). Il che trova spiegazione nella circostanza per cui, diversamente opinando, il “bilanciamento” (del principio) effettuato dal giudice (“pesando” il principio stesso con altri “principi” che con esso appaiono interferenti) finirebbe inevitabilmente per sovrapporsi a quello contenuto nella disposizione di legge (e operato dal legislatore). […]

Consiglio Stato, Sezione Quarta, Sentenza 2 ottobre 2023, n. 8610, in Guida al Diritto n. 43/2023, pag. 82: <<Il silenzio assenso di tipo orizzontale tutela i “diritti” di chi dialoga con la Pa>>, di G. Pernice.

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