Rassegna

PROCESSO CIVILE: 1. -Appello -Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata -Onere di ribadire l’istanza occasione della prima udienza -Mancanza -Inammissibilità dell’istanza. 2. -Appello -Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata che dispone la condanna al pagamento delle spese di lite -Onere di allegare il pericolo di non poter recuperare le spese di lite a suo carico, ove versate, nell’ipotesi di accoglimento del gravame -Sussistenza.

1. “l’appellante che intende richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata
ha l’onere di ribadire l’istanza già regolarmente svolta con l’atto di appello, di nuovo e formalmente in
occasione della prima udienza, a pena di inammissibilità” (cfr. anche Corte appello Venezia,
07/10/1999, Baratella C. Fall. soc. Immo, in Giur. It., 2000, 1855) e che detto principio vale anche con
riguardo alla nuova disciplina sull’inibitoria;
2. rilevato che, quanto al periculum in mora, l’appellante deduce solo che, in caso di mancato
accoglimento dell’istanza di sospensione proposta, l’appellante si troverebbe costretta a sborsare
un’ingente somma sulla scorta di una sentenza palesemente, che influirebbe gravemente sulla propria
possibilità di continuare a seguire i necessari percorsi terapeutici per la malattia da cui è affetta che
le richiedono esborsi continui, senza nulla dire in ordine al pericolo di non potere recuperare le
spese di lite a suo carico, ove versate, nell’ipotesi di accoglimento del gravame.

Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 1839 del 26.04.2024

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