Rassegna

RESPONSABILITA’ CIVILE – RESPONSABILITÀ MEDICO-SANITARIA: 1. Responsabilità medico/sanitaria -Onere della prova -Grava sul paziente. 2. Responsabilità medico/sanitaria -Onere della prova che sul paziente -Contenuti e limiti – Onere delle prova che grava sulla struttura sanitaria -Contenuti e limiti 3. Responsabilità medico/sanitaria -Danno da perdita del rapporto parentale -Onere della prova -Allegazione del mero legamene di parentela -Insufficienza.

1. secondo la giurisprudenza di legittimità il paziente deve provare l’esistenza del contratto (o il
contatto sociale qualificato) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia con l’allegazione di
qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il
danno lamentato (cfr. Cass. n. 27855/2013).
2. nelle cause di responsabilità professionale medica il paziente non può limitarsi ad allegare un
inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l’esistenza di una inadempienza astrattamente
efficiente, cioè idonea alla produzione del danno, di talché solo quando lo sforzo probatorio
dell’attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o
l’aggravamento della patologia, con l’allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a
porsi come causa o concausa del danno, scatterà l’onere del convenuto di dimostrare o che nessun
rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso o che, pur essendovi stato un
suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del
danno (cfr. Cass. SS.UU. n. 577/2008).
3. anche sotto il profilo del lamentato danno da perdita del rapporto parentale, si rende necessario
un approfondimento istruttorio -logicamente antecedente- non potendosi riconoscere valore di
presunzione al mero e solo legamene di parentela, in ragione del prolungato ricovero della paziente
in struttura RSA e della residenza in altri comuni di alcuni degli odierni reclamanti.

Tribunale Ordinario di Foggia – Seconda Sezione Civile -Decreto 15 APRILE 2024, n. 5868

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