Sanità

SANITA’:  1. – Giurisdizione – Autorizzazione e rimborsi per le spese mediche sostenute all’estero – Giurisdizione amministrativa – Sussistenza – Ragioni. 2. – Sanità pubblica – Autorizzazione e rimborsi per le spese mediche sostenute all’estero – Diniego sulla base di parere risalente e privo di valenza scientifica -Illegittimità. 3. – Sanità pubblica – Autorizzazione e rimborsi per le spese mediche sostenute all’estero – Diniego -Motivazione – Serio approfondimento scientifico – Necessità. 4. – Sanità pubblica – Autorizzazione e rimborsi per le spese mediche sostenute all’estero – Diniego – Motivazione – Valutazione delle difficili aspettative di salute della ricorrente – Necessità. 5. – Sanità pubblica – Autorizzazione e rimborsi per le spese mediche sostenute all’estero – Diniego illegittimo – Annullamento con conseguente rilascio dell’autorizzazione richiesta.

1. Sussiste la giurisdizione amministrativa sulle controversie aventi ad oggetto l’autorizzazione ed i
rimborsi per le spese mediche sostenute all’estero, tenuto conto che l’autorizzazione de qua “non
discende in forma automatica dalla richiesta del paziente interessato, ma da una valutazione
tecnica, basata su apprezzamenti complessi e non scevri da giudizi opinabili, resi da organismi con
appropriata composizione alla luce dello stato dell’arte medica e dell’effettiva capacità di
trattamento del paziente in Italia” (Cons. di Stato, sez. III, 12 aprile 2013, n. 1989); pertanto, nella
materia de qua l’amministrazione è investita di poteri connotati da discrezionalità amministrativa e
tecnica, cui si correlano posizioni di interesse legittimo, e consente di affermare la sussistenza della
giurisdizione amministrativa.
2. È illegittimo il parere negativo con cui l’amministrazione sanitaria ha negato l’autorizzazione
al trasferimento per cure di alta specializzazione in forma indiretta in un paese membro dell’Ue
qualora, a fronte di un intervento non praticato in Italia e indicato per la sintomatologia
dell’istante, il diniego si basi esclusivamente sul verbale di una riunione della Società Italiana
della Neurochirurgia risalente al 2012, dunque ad oltre 11 anni addietro e, conseguentemente, privo
di alcuna valenza scientifica.
3. Resta inaccettabile che l’amministrazione pubblica preposta alla salute dei cittadini possa
limitarsi – come avvenuto nella specie – a motivare il suo diniego senza effettuare alcun serio
approfondimento scientifico.
4. Ritiene il Collegio che le valutazioni dell’amministrazione siano inficiate da superficialità
istruttorie e motivazionali e comunque non rispettose delle difficili aspettative di salute della
ricorrente.
5. Deve essere rilevato che, nella fattispecie de qua, ricorrono i presupposti di legge per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta, atteso che l’intervento in esame, come si evince dallo stesso parere del
Centro Regionale di Riferimento, non è praticato in Italia ed è indicato per la sintomatologia
relativa alla patologia del midollo ancorato.

T.A.R. Lazio Roma – Sezione Terza quater – Sentenza 20 giugno 2023, n. 10482, in
Foro Italiano, n. 7-8/2023, Parte Terza, pag. 367, con nota di richiami

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