Rassegna

SILENZIO: -Silenzio della P.A. -Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. tendente ad ottenere l’adozione di atti generali -Inammissibilità -Ragioni.

Avverso la mancata adozione degli atti amministrativi generali – quali sono da intendersi anche i Piani
di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) – non è attivabile lo speciale rimedio processuale
previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., il quale deve essere circoscritto alla sola attività amministrativa di
natura provvedimentale, ossia finalizzata all’adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti
di specifici destinatari (i quali assumono dunque la veste di soggetti legittimati al ricorso); difatti gli
atti generali sono indirizzati a una pluralità indifferenziata di destinatari e non sono destinati a
produrre effetti nella sfera giuridica di singoli amministrati specificamente individuati, con la
conseguenza che non è possibile configurare un silenzio-inadempimento.(1)
(1) Conforme: Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798; Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2017,
n. 6096; Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2019, n. 8160; T.a.r. per il Lazio, sez. II, 10 aprile 2020,
n. 3863; Cons. Stato sez. IV, 24 dicembre 2019, n. 8799; T.a.r. per la Sardegna, sez. II, 21 novembre
2018, n. 98

Tar Catania, Sezione III, Sentenza 4 marzo 2024, n. 797

vedi il documento