Rassegna

USI CIVICI: 1. Usi civici – Terre private gravate da usi civici non ancora liquidati – Regime – Inalienabilità – Irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata – Illegittimità costituzionale in parte qua – Ragioni.

1. È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., l’art. 3,
comma 3, della legge n. 168 del 2017, nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma
1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del
comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. La disposizione censurata dal
Tribunale di Viterbo, sez. civile, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, nello stabilire
l’inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati, si colloca nel quadro della
precedente disciplina – implicitamente richiamata, così conservando la bipartizione fra iura in re
aliena e iura in re propria – che ha inteso fortemente valorizzare la proprietà collettiva e gli usi civici,
in quanto strettamente correlati con la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. In particolare, il
rinvio che l’art. 3, comma 3, opera all’intero comma 1 del medesimo articolo non consente di escludere
l’inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati, poiché, nella
fattispecie degli usi civici in re aliena, il medesimo bene è oggetto sia del diritto di proprietà, sia del
diritto collettivo di uso civico. Al contempo, i diritti di uso civico, per la loro stessa natura e per il
loro contenuto, assegnano ai componenti della collettività facoltà di godimento promiscuo, non
suscettibili di divisioni, che spettano ai singoli uti cives in ragione della loro appartenenza alla
comunità, il che rende tali diritti incompatibili con una cessione o con un acquisto a titolo di
usucapione. Tale disciplina, volta a definire il modo di essere della proprietà terriera nella sua
relazione con interessi generali, risulta tuttavia affetta da illogicità e intrinseca irragionevolezza, oltre
che da sproporzione, rispetto all’obiettivo prefissato, in quanto, nella fase antecedente alla
liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, attratte nella
funzione sociale, si realizzano semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, istanza che
non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da quelli non ancora
liquidati. La proprietà privata, infatti, circola unitamente agli usi civici e al vincolo paesaggistico,
incorporando in tal modo la destinazione paesistico-ambientale, con la conseguenza che chiunque
acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo
degli usi civici. Né è dato temere che il diritto di uso civico non sia più opponibile per effetto di una
eventuale vendita disposta in via giudiziale in seno a una procedura esecutiva.

Corte costituzionale, sentenza 15 giugno 2023, n. 119 in Giurisprudenza Italiana, n. 2/2024, pag. 275 “L’incostituzionalità dell’art. 3, 3^ comma, L. n. 168/2017 e i riflessi sul regime giuridico delle terre di proprietà privata gravate da usi civici” di G.W. Romagno

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