1. L’art. 22-bis del D.Lgs. n. 199 del 2021,ha provveduto a “liberalizzare” l’attività di realizzazione
di impianti fotovoltaici nelle aree industriali, stabilendo che “l’installazione, con qualunque modalità,
di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle
zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di
discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata ad autorizzazioni
o atti di assenso comunque denominati.
2. La Regione non può frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo
territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia,
anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei “principi e criteri omogenei” per
l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi,
comprese le “modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo
occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di
produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili” (cfr. art. 20
comma 1 lett. a). Infatti, “l’elenco dei documenti che devono essere oggetto dell’istanza è previsto
dalla normativa nazionale, la quale può essere ampliata dalle regioni soltanto con ulteriori richieste
rese necessarie dalla normativa di settore e non con ulteriore documentazione che costituisca inutile
aggravio procedimentale. Pertanto, la norma regolamentare regionale, laddove prevede questa
documentazione ulteriore come requisito di procedibilità, è illegittima e altresì contraria alla
normativa comunitaria che impone la semplificazione dei procedimenti autorizzatori in materia di
energia rinnovabile.
Cons. Stato, Sez. IV, 22/01/2025, n. 466