1. Costruzioni abusive – “Data di esecuzione dell’abuso” ex. 33, 2 comma, D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 – E’ il momento di realizzazione delle opere abusive.
2. Edilizia e urbanistica -Sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 –
Determinazione -Criterio -Individuazione.
1. Con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso” di cui all’art. 33, comma 2, deve intendersi il
momento di realizzazione delle opere abusive.
2. Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del
D.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi
dell’art. 13 della L. n. 392 del 1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base
del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato
dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va
attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.
Cons. Stato, (Ad. Plen.), 08 marzo 2024, n. 3 in Foro italiano, n.
4, aprile 2024 (III, 220).
vedi il documento