1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il documento del PAUR
“contenitore unico”, che comprende sia l’atto della VIA sia i singoli provvedimenti di assenso. E
difatti, nel caso di specie, può considerarsi come il PAUR (ossia il provvedimento autorizzatorio unico
regionale), di nuovo conio, di cui all’art. 27-bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, inserito dall’art. 16, comma
2, d.lgs. 16 giugno 2017 n. 104, altro non sia che un “contenitore”, che assomma, con finalità di
semplificazione, precedenti atti e valutazioni…”. dunque, “l’impugnazione del P.A.U.R. attinge e
travolge per ciò stesso il provvedimento di VIA, essendone quest’ultimo elemento fondante,
integrante e costitutivo.
2. Se la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso
giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un
vizio formale dell’atto: in tale caso, non vi sono ragioni per non riconoscersi all’amministrazione la
possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l’atto
originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l’essenza dispositiva,
in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento” (Consiglio di
Stato, Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385, cit.).
3. Se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di
contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi
giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della
motivazione: l’atto dovrà comunque essere annullato.
4. L’inserimento del suolo nell’ambito del Piano regolatore delle aree e dei nuclei industriali rende il
suolo medesimo come destinato al pubblico interesse e, di conseguenza, oggetto di espropriazione.
5. Una volta approvato il Piano regolatore delle aree e dei nuclei industriali, l’assegnazione,
nell’ambito del Piano predetto, di aree ivi previste a soggetti già proprietari delle medesime,
presuppone la “messa a disposizione del suolo” da parte del proprietario in favore del Consorzio che,
proprio in quanto ne ha la giuridica disponibilità, lo riassegna al proprietario, funzionalizzando l’uso
del suolo medesimo al pubblico interesse da esso Consorzio perseguito. Ed infatti, nel caso in cui, in
luogo dell’espropriazione per pubblica utilità, il suolo venga messo a disposizione dal medesimo
proprietario per le finalità cui lo stesso è destinato dal Piano, non si procede ad espropriazione, ma il
proprietario non dispone più in tale veste del suolo (esercitando, cioè, le facoltà connesse al diritto),
bensì ne dispone quale assegnatario/concessionario del proprio stesso suolo, previamente asservito al
Consorzio e funzionalizzato all’interesse pubblico da questo perseguito.
6. “L’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera
non sarebbe realizzabile (id est. in quanto non destinata alla localizzazione di impianti industriali)
determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni
urbanistiche la localizzazione dell’impianto (Cons. Stato, V, 13 marzo 2014, n. 1180, anche in
presenza di parere negativo del Comune), senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di
assenso all’attività privata” (cfr. Cons. Stato, Sez . V, 15 gennaio 2020, n. 377).
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari , Sezione Seconda, 29 gennaio 2025, n. 131.