1. L’art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021 definisce le aree “idonee” richiamando
il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni
automaticamente ostative per le aree “non idonee”.
2. L’art. 20, comma 7 lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021 espressamente statuisce che “Le aree
non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di
singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”. Occorre
procedere attraverso un bilanciamento degli interessi in concreto, aderente alle specificità del caso e
ai principi della normativa euro-unitaria.
3. La mancata inclusione tra le aree idonee non implica l’automatica qualificazione dell’area di sedime
dell’impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia
di interessi opposti all’installazione dell’impianto FER. Ciò, del resto, è coerente con la considerazione
per cui in materia di autorizzazione alla installazione di impianti solo la riserva di procedimento
amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente
alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi
pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della
massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sezione Quinta, 04 novembre 2024, n. 3018