Procedimento Amministrativo

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – CONTRATTI: 1. Provvedimento amministrativo – Procedimento – Fasi: dalla presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo – Sopravvenienze (di fatto / di diritto) – Applicabilità -Fondamento: tempus regit actum. 2. Procedimento di A.U.A. – Presentazione dell’istanza “in esecuzione di obblighi contrattuali”- -Ius superveniens – Applicabilità. 3. Procedimento per il rilascio di A.U.A. – Presentazione dell’istanza “in esecuzione di obblighi contrattuali”- Autonomia del procedimento amministrativo rispetto al contratto stipulato – Conseguenza: applicabilità del principio tempus regit non actum. 4. Concorso -Sopravvenienze normative successive all’approvazione del bando –Inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento -Derogabilità: solo in caso di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso.

1. Le sopravvenienze, sia di fatto che di diritto, rilevano e devono essere tenute in debito conto
dall’amministrazione procedente, durante la fase procedimentale che va dalla presentazione
dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo.
È lo stesso principio del tempus regit actum, ad imporre tale soluzione, in quanto al provvedimento
amministrativo si applica la normativa in vigore al momento della sua adozione (1) ex plurimis, Cons.
Stato, sez. III, 12.9.2023, n. 8269; Cons. Stato, Sez. V, 12.5.2016, n. 1900).
2. Pertanto, in materia di autorizzazione unica ambientale non possono residuare dubbi
sull’applicabilità della normativa entrata in vigore addirittura prima della presentazione della istanza
che ha comportato l’apertura del procedimento. (Nella fattispecie, in relazione al procedimento di
A.U.A. in argomento, non possono invero residuare dubbi sull’applicabilità dello ius superveniens,
in quanto la normativa regionale è entrata in vigore addirittura prima della presentazione dell’istanza
che ha comportato l’apertura del procedimento. Né rileva la circostanza che l’appellante ha
presentato istanza di autorizzazione “in esecuzione di obblighi contrattuali” e, quindi, che il
procedimento relativo al rilascio dell’A.U.A. non sarebbe autonomo ma dipendente dal contratto
stipulato).
3. Il procedimento amministrativo mantiene una sua logica autonomia dal contratto stipulato che non
può essere negata, rappresentando una procedura volta al rilascio di un provvedimento autorizzativo
necessario per la concreta realizzazione di un’opera, rappresentata dalla realizzazione di un impianto
crematorio. A tale procedimento – autonomo, per quanto connesso al contratto di concessione – non
può che applicarsi la cornice normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale
o esistente addirittura prima della presentazione dell’istanza, in applicazione proprio del principio
tempus regit non actum.
4. Sul punto va chiarito che l’Adunanza plenaria, con sentenza n. 9 del 2011, ha delineato i principi
“in tema di ius superveniens in materia di pubblici concorsi, per i quali le disposizioni normative
sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di
esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della
loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali
composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di
espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha
inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della
procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme
sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non
modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito
dalle norme stesse”. Precisa l’Adunanza plenaria che “è così affermato il principio generale della
inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento, ma è
altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad
effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando,
evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento”.

Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 luglio 2024, n. 6848, in Urbanistica e Appalti. Gennaio- febbraio 2025 n.1, p. 81, con nota di Sara Vitali “Il diritto sopravvenuto nel corso del procedimento amministrativo e dei contratti di durata”.

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