Antimafia

INTERDITTIVA ANTIMAFIA – RESPONSABILITA’:  1. Interdittiva antimafia –Scorretta applicazione degli artt. 84, comma 3, e 85 del d.lgs. n. 159/2011 – Illegittimità provvedimentale – Responsabilità civile P.A. -Elemento soggettivo della colpa – Sussistenza 2. Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Persone fisiche – Esclusione – Illegittimità provvedimentale -Sussistenza 3. Responsabilità – Illegittimità provvedimentale – Natura extracontrattuale – Nesso causale – Concause -Applicabilità dell’art. 41 c.p. -Sussiste. 4. Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Danni evitabili – Mancato esperimento tutela cautelare – Corresponsabilità – Riduzione ammontare ex art. 30 c.p.a ed art. 1227 c.c. – Necessità -Ragioni.

1. L’estensione analogica dei soggetti sottoponibili alla misura di cui all’art. 85 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 non solo rende illegittimo il provvedimento applicativo, ma integra anche
l’elemento soggettivo della colpa. (1).
In particolare, la sezione ha escluso l’errore scusabile della P.A. per l’asserita contraddittorietà del
quadro normativo, derivante dalla formulazione dell’art. 50 della l.reg. della Valle d’Aosta, 13
luglio 2020, n. 8, che consente l’attribuzione di contributi in favore, tra gli altri, degli esercenti
attività professionali, in forma singola o associata. La normativa regionale, si pone infatti su di un
piano differente rispetto a quello relativo all’emissione dell’interdittiva antimafia da parte della
questura, potendo l’emersione di controindicazioni antimafia comportare la mancata concessione
del contributo medesimo o la sua revoca, ma non certo l’emissione di un’interdittiva antimafia a
carico della persona fisica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, normativa
statale di rango primario che non può essere derogata o integrata (peraltro in pejus) da una norma di
rango regionale.. Peraltro ricorre la colpa qualora la P.A. qualora l’illegittimità del provvedimento
deriva dalla scorretta applicazione degli artt. 84, comma 3 e 85 del d.lgs. n. 159/2011, che non
contemplano, tra i soggetti tassativamente indicati quali potenziali destinatari delle misure
interdittive antimafia, le persone fisiche.
2. Una persona fisica, in quanto tale e non esercente attività imprenditoriale, non può essere attinta
da un’informazione interdittiva antimafia, nemmeno laddove abbia rivestito cariche sociali
rilevanti all’interno di una società a sua volta destinataria di un provvedimento interdittivo. (2).
3. Qualora l’evento dannoso si ricolleghi a una pluralità di condotte, trova applicazione l’art. 41
c.p., che costituisce norma di carattere generale valevole anche in materia di responsabilità civile,
in base alla quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso
causalità, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse. (3).
4. La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti
di tutela previsti dall’ordinamento, contenuta nell’art. 30 c.p.a. e che ha portata ricognitiva di
principi già evincibili dall’art. 1227 c.c., si estende all’omessa attivazione degli “strumenti di
tutela”, tra i quali è inclusa la tutela cautelare e rappresenta un dato valutabile, alla stregua del
canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche
dell’esclusione del danno, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza (facendo applicazione dei su
esposti principi il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del T.a.r., ha condannato
l’Amministrazione dell’interno al risarcimento del danno). (4).
Nell’ipotesi di specie il Consiglio di Stato, riformando in melius la sentenza di primo grado in punto
di quantum risarcitorio, ha posto a base del calcolo il reddito prodotto e documentato
dall’appellante per l’anno 2021, ossia l’anno precedente all’emissione dell’interdittiva,
limitatamente alle commesse pubbliche ricevute (€ 6.444,05), nonché le specifiche occasioni di
guadagno mancate per effetto dell’emissione dell’interdittiva (prudenzialmente stimabili nella
somma complessiva di € 20.000,00), riducendo la posta patrimoniale così ottenuta (€ 26.444,05) in
una misura pari al 50%, per effetto della mancata proposizione della domanda cautelare.
(1) Conformi: ex multis Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6111; sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5600;
sez. V, 9 ottobre 2013, n. 4968.
(2) Conformi: Quanto alla prima parte: Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2024, n. 5350; 2 marzo 2023, n. 2212;
21 gennaio 2022, n. 240; T.a.r. per la Calabria, sez. I, 10 maggio 2022, n. 781; T.a.r. per la Calabria, Reggio
Calabria, sez. I, 3 gennaio 2022, n. 3.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4116.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 962; sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 7699

 

Consiglio di Stato – Sezione Terza, Sentenza 27 marzo 2025, n. 2564.

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