Qualora un comune trasferisca ad un terzo la titolarità di un impianto fotovoltaico, il subentrante
non ha diritto al mantenimento delle originarie condizioni tariffarie, derivanti dalla mancata
applicazione della rimodulazione introdotta dall’art. 26, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91;
poiché l’esenzione dall’obbligo di tale rimodulazione tariffaria, di cui all’art. 22-bis del successivo
d.l. 12 settembre 2014, n. 133, si applica solo a enti locali e scuole e non può essere trasferita a un
qualsiasi operatore economico unitamente all’impianto, neanche qualora il G.S.E. abbia autorizzato
il trasferimento, atteso che tale atto non può legittimare una tariffa più vantaggiosa, che il legislatore
ha inteso riservare solo a determinati soggetti (1).
Sottolinea la sezione che l’esenzione dall’obbligo di tale rimodulazione tariffaria, infatti, contenuta
nell’art. 22-bis del successivo d.l. 12 settembre 2014, n. 133, si applica solo a Enti locali e scuole e
non può essere trasferita a un qualsiasi operatore economico unitamente all’impianto. L’ormai
cristallizzato superamento del termine del 30 novembre 2014 stabilito dal legislatore per consentire
agli operatori di optare per uno dei possibili modi di rimodulazione previsti, non osta tuttavia a che il
G.S.E. accordi un nuovo termine al subentrante per operare la relativa scelta, fermo restando l’obbligo
di procedere alla rimodulazione a suo tempo non effettuata. Né a diverse conclusioni può giungersi
in ragione del fatto che il G.S.E. ha autorizzato il trasferimento, stante che tale atto non può costituire
titolo per beneficiare di una tariffa più vantaggiosa, che il legislatore ha riservato solo a determinati
soggetti. La scelta di sottrarre all’obbligo di rimodulazione tariffaria – previsto dall’art. 26, comma 3,
del d.l. 24 giugno 2014, n. 91- enti locali e scuole, sopravvenuta nel corso dell’iter parlamentare che
ha portato alla conversione, con modifiche, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (legge 11 novembre
2024, n. 164), la cui finalità neppure risulta chiaramente esplicitata con un’adeguata analisi di
impatto, non può essere interpretata in maniera estensiva, sì da creare un duraturo strappo al sistema.
Il riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 133 del 2004 contenuto
nella stessa per segnare lo spartiacque applicativo della deroga costituisce dunque né più né meno
che un’indicazione (in verità non particolarmente brillante per formulazione) di diritto transitorio, cui
non è in alcun modo attribuibile un effetto di “trascinamento” dell’eccezionale regime derogatorio
anche a beneficio di soggetti non rientranti tra quelli cui si è inteso accordarlo. Pertanto solo in ottica
di sforzo aggiuntivo messo in campo dal GSE per contemperare le esigenze generali di politica
economica e ambientale sottese alla riforma del 2014, con quelle di tutela degli investimenti, al
subentrante nella titolarità dell’impianto è accordato un tempo, parametrato su quello previsto dalla
regola generale di cui all’art. 26 del d.l. n. 91 del 2014, per effettuare la medesima scelta tra riduzione
dell’incentivo con il prolungamento, per ulteriori quattro anni, del periodo di sua erogazione, ovvero
affiancamento ad un primo periodo di riduzione della tariffa incentivante di un periodo successivo di
suo incremento in «egual misura». Benché il d.l. n. 91 del 2014 facesse riferimento al 30 novembre
2014 (non potendo preoccuparsi di deroghe che alla data della sua approvazione non erano ancora
previste), le esigenze di programmazione degli effetti economici della misura della rimodulazione
non ne hanno comportato il venir meno. L’autorizzazione al trasferimento dell’impianto che fruiva
della deroga, quindi, né in astratto può costituire titolo per beneficiare di una tariffa più appetibile, se
il nuovo titolare dell’impianto non rientra nel novero dei soggetti cui la legge la riconosce, né in
concreto ha prodotto tale effetto nel caso di specie, giusta la mancanza di indicazioni univoche dalle
quali desumere tale volontà da parte del Gestore.
Consiglio di Stato – Sezione Seconda- Sentenza 23 aprile 2025, n. 3497.