Nel caso di collegamento tra due o più provvedimenti avvinti da un nesso di presupposizione
necessaria, opera un’invalidità ad effetto caducante, in cui l’annullamento dell’atto presupposto si
estende automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non sia stato impugnato;
in questo caso l’atto successivo deve porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale,
quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di
interessi.
Detto collegamento genetico, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, sussiste quando tra due
– o più provvedimenti come nel caso in questione – s’instauri un nesso di presupposizione necessaria,
atteso che i rispettivi effetti giuridici sono collegati, in modo da configurare il provvedimento
presupposto un atto idoneo ad incidere nella fase di formazione e di perfezione dell’efficacia del
provvedimento conseguenziale. Questo principio di collegamento comporta l’automatica caducazione
dell’atto conseguenziale, esentando il ricorrente dall’impugnazione espressa di quest’ultimo
(cfr. Consiglio di Stato sez. V – 7 febbraio 2000, n. 672).
Come anche altra giurisprudenza ha rilevato, nella specie in questione, si tratta di invalidità a effetto
caducante in cui l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto
conseguenziale anche quando quest’ultimo non è stato impugnato; in questo caso l’atto successivo
deve porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza
dell’atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, il che comporta la
necessità di valutare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto
successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante qualora detto rapporto sia immediato, diretto e
necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale,
come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente (cfr. Consiglio di Stato sez. V – 13
novembre 2015, n. 5188)
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 3 aprile 2025, n. 2869.