Appalti

APPALTI:  1. Appalti -Divisione in lotti -Finalità esclusivamente pro-concorrenziale -Natura unitaria della gara -Sussiste -Ragioni. 2. Appalti -Fondati sospetti di turbativa d’asta ex art. 353 c.p. -Annullamento della gara – Legittimità.

 

1. La natura pro-concorrenziale della divisione in lotti non elide la natura unitaria della gara:
conseguentemente, non si deve condurre una valutazione caso per caso della natura unitaria o non
della procedura di gara, in quanto, per un verso, il bando ha natura di atto amministrativo generale e
il suo annullamento produce effetti erga omnes; per l’altro, la suddivisione in lotti non esclude la
natura unitaria della gara, avendo tale suddivisione solo una funzione pro concorrenziale, estranea –
quando non in conflitto – con l’interesse al risultato che l’amministrazione si propone di soddisfare
attraverso il contratto, la cui causa negoziale si coglie solo avendo riguardo all’intera operazione
amministrativa e contrattuale. (1)
2. La presenza di fondati sospetti in ordine alla sussistenza della turbativa d’asta ex art. 353
c.p. costituisce presupposto sufficiente a giustificare l’annullamento in autotutela degli atti di gara da
parte della stazione appaltante.
(1) ex multis, Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2024, n. 8171
(2) ex multis, TAR Campania, Salerno, sez. I, 7 febbraio 2005, n. 76; in terminis anche TAR Lazio, Roma,
sez. I, 2 luglio 2018, n. 7272.

T.A.R. Piemonte, Sezione Prima, 27 marzo 2025, n. 556

 

vedi il testo