Giustizia civile

GIUSTIZIA CIVILE:  Impugnazioni civili – Travisamento del contenuto oggettivo della prova – Nozione – Rimedi esperibili: revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. o ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – Presupposti – Individuazione.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il
fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al
fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di
fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio
abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il
travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere,
in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di
fatto processuale o sostanziale.

Cassazione civile, Sezioni. Unite, Sentenza 05 marzo 2024, n. 5792, in Foro italiano, settembre 2014, n.09, I, p. 2487, con nota di Giovanna Reali “Il travisamento della prova tra vizio percettivo ed errore di giudizio: il punto delle sezioni unite”.

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