1. In tema di danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ad uso esclusivo, la responsabilità
per i danni cagionati all’appartamento sottostante si configura sia in capo al proprietario/usuario
esclusivo del lastrico, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., sia in capo al Condominio, in ragione
degli obblighi di controllo e manutenzione delle parti comuni gravanti sull’amministratore (art. 1130
co. 1 n. 4 c.c.) e sull’assemblea (art. 1135 co. 1 n. 4 c.c.). Tale concorso di responsabilità trova la sua
disciplina nell’art. 1126 c.c. che regola il riparto delle spese.
2. Tuttavia, qualora l’attore, in sede di appello, abbia limitato la propria domanda alla richiesta di
condanna in via esclusiva di uno solo dei soggetti responsabili (nella specie il Condominio), il giudice
non può d’ufficio estendere la pronuncia anche all’altro corresponsabile, dovendo attenersi al principio
della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. La cognizione del giudice di appello
rimane infatti circoscritta alle specifiche domande formulate dall’appellante, non potendo il giudice
superare il limite costituito dal divieto di immutazione degli effetti giuridici che la parte intende
conseguire, anche qualora sia astrattamente configurabile una responsabilità concorrente. L’omessa
pronuncia denunciabile ex art. 112 c.p.c. sussiste solo in caso di mancata statuizione nel dispositivo
su un determinato capo della domanda e non ha nulla a che vedere con eventuali carenze
motivazionali della sentenza.
Cass. civile, Sezione Terza, Ordinanza, 07 giugno 2024, n. 16003, in Foro italiano, settembre 2024, n.9, I,2354, con nota di Silvio Pietro Cerri “Manutenzione del lastrico solare e responsabilità”.