1. << Ebbene precisare che le “aree idonee” sono aree nelle quali gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere presuntivamente realizzate, sulla base della normativa che ora si riassume. In sintesi, il d. lgs. 8 novembre 2021 n.199 costituisce attuazione della direttiva europea 11 dicembre 2018 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e all’art. 20, contiene la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. Al comma 1 prima parte, questo art. 20 prevede che “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali … sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8”. Al comma 4, l’art. 20 prevede poi che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee” e al comma 8 contiene appunto una lista di aree che sono considerate idonee nelle more dell’individuazione fatta sulla base dei decreti in questione dalle leggi regionali>>; 2. << la categoria dell’illegittimità sopravvenuta non è recepita dall’ordinamento vigente, nel quale vige il principio tempus regit actum: la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto del momento storico in cui esso è emanato, salvi casi, che qui non rilevano, di atto adottato sulla base di una legge successiva retroattiva, di una legge dichiarata incostituzionale ovvero di un decreto-legge non convertito>>; 3. <>; 4. << naturalmente, ed è corretto evidenziarlo, ciò non significa che in base al decreto 147/2023 la parte appellante abbia acquistato un diritto incondizionato a realizzare l’impianto di cui si tratta; significa soltanto, come correttamente evidenziato dall’amministrazione provvedimento 25 gennaio 2024 n.14002, che delle sopravvenienze, e in particolare del decreto di vincolo in questione, si terrà conto nel corso del successivo procedimento di autorizzazione>>.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 20 gennaio 2025, n. 392