1. Nella specie, dopo la pubblicazione ex art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, avvenuta
dapprima, in data 15 aprile 2024 e, poi, in data 6 agosto 2024, è infruttuosamente spirato il termine
di 130 giorni previsto dall’art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006 per il pronunciamento della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, mediante formulazione dello schema di provvedimento di VIA.
Sussisteva, dunque, in capo al MASE, l’obbligo di concludere il procedimento di cui all’istanza del
22 marzo 2023, sia perché scaturente dalla puntuale scansione normativa delle fasi e dei termini di
adozione del provvedimento finale, previa elaborazione del relativo schema, da parte dell’organo
preposto, sia perché scaturente dal ritualmente disposto avvio mediante pubblicazione ex art. 23,
comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, implicante l’indeclinabilità della definizione espressa ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 (sulla perentorietà dei termini dei procedimenti di VIA,
avuto precipuo riguardo a quelli demandati alla competenza della Commissione Tecnica PNRRPNIEC, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 9737/2024; n. 9777/2024; n. 3465/2025; TAR Molise,
Campobasso, n. 175/2024; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2204/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III,
n. 12670/2024).
2. Né – a dispetto di quanto eccepito da parte resistente – vale ad elidere tale violazione la priorità
assegnata dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ai progetti di impianti di produzione energia
da fonti rinnovabili (FER) con maggior valore di potenza installata o trasportata prevista (ossia
aventi portata superiore a quello della E.), trattandosi, all’evidenza, di deroga all’ordine di esame,
e non anche ai tempi di esitazione delle pratiche: l’amministrazione ministeriale non può, infatti,
legittimamente schermare il ritardo accumulato nella valutazione dei ‘progetti minori’ dietro la
complessità e ponderosità di tutti i procedimenti dinanzi a sé pendenti, che, nell’ambito delle proprie
competenze tecniche settoriali e specialistiche, è, comunque, attrezzata a definire mediante un idoneo
ed efficiente assetto organizzativo e funzionale.
Ed invero, come affermato in giurisprudenza, a nulla rileverebbe il fatto che le amministrazioni
competenti siano chiamate a pronunciarsi su un gran numero di procedimenti, posto che tale
elemento integra «una mera questione organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non
può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente
imposti» (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3707/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 12670/2024).
«Non appaiono», cioè, «circostanze idonee ad escludere il mancato decorso dei termini appena
richiamati quelle rappresentate dal MASE (presentazione di un enorme numero di progetti da
vagliare, con conseguente necessità per l’amministrazione di esaminare in via prioritaria le istanze
riguardanti progetti con maggiore valore di potenza installata o traportata, alla luce di quanto
previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), tenuto conto che un’ipotetica adesione alla
ricostruzione ermeneutica offerta da parte resistente implicherebbe la sostanziale interpretatio
abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del
provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente
qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006»
(TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 709/2024; n. 711/2024; n. 727/2024; n. 738/2024; n. 739/2024; n.
745/2024). Ed ancora, come osservato da Cons. Stato, sez. IV, n. 9737/2024, n. 9777/2024 e n.
3465/2025, «l’introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non
è supportato da nessuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi
procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche
incompatibile con tale disciplina. Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso
legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d.
progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che
tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione
ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati
a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1 ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153
del 2024)».
3. Quanto, poi, alla proposta domanda di rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, l’acclarato
ritardo nell’esitazione dell’istanza di VIA del 22 marzo 2023 ha reso operante la disposizione
dell’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006 e, quindi, l’ivi previsto obbligo restitutorio.
«Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati – recita la disposizione richiamata – è automaticamente rimborsato al
proponente il 50% dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di € 840.000 per l’anno 2021, di € 1.640.000 per l’anno 2022 ed €
1.260.000 per l’anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del
presente comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria
decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 bis».
In applicazione di tale norma, il MASE deve, dunque, riconoscere alla P. E. il rimborso del 50% della
somma (€ 27.052,16) versata a titolo di oneri istruttori ex artt. 33 del d.lgs. n. 152/2006 e 2, comma
1, del d.i. n. 1/2018 (sulla sussistenza dell’obbligo restitutorio ex art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n.
152/2006 a fronte del ritardo nella conclusione del procedimento di VIA, cfr. TAR Molise,
Campobasso, n. 224/2024).
TAR Campania – Salerno, Sezione Terza, Sentenza13 giugno 2025, n. 1137