Energia

ENERGIA:  1. Realizzazione impianto FER– Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs n. 387/2003 – Conferenza di servizi – Determinazione conclusiva –Natura: atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo – Autorità procedente – Regione – Determinazione conclusiva: integrazione della motivazione – Ammissibilità – Ragioni. 2. Realizzazione impianto FER– Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs n. 387/2003 – Conferenza di servizi – Determinazione conclusiva – Competenze – Comune – Interesse qualificato ai sensi dell’art. 14 bis, c. 2, lett. c) l. n. 241/1990 – Insussistenza – Incompatibilità dell’intervento con i valori urbanistici – Autorizzazione in variante – Ammissibilità.

1. Come da accreditata giurisprudenza, nell’ambito del procedimento inteso al rilascio
dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art.
12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ha valore
di atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, ben distinto dal provvedimento di
autorizzazione unica che deve essere poi rilasciato dalla Regione (Consiglio di Stato sez. IV,
16/11/2020, n. 7052; Consiglio di Stato sez. IV, 02/04/2020, n. 2235).
Da ciò deriva che la Regione, in quanto autorità procedente e tenuta all’adozione del provvedimento
finale, possa integrare la motivazione contenuta nella determinazione conclusiva, prendendo
posizione in ordine ad un parere emerso in sede di conferenza dei servizi, atteso che tale modulo
avente una finalità di semplificazione procedimentale non determina uno spostamento di competenze,
che restano pur sempre attribuite alla Regione.
2. Invero, il Comune non è titolare di un interesse qualificato né ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs.
n. 387/2003 né ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, lett. c), L. 241/1990, non essendo una autorità
preposta alla tutela di interessi ambientali, paesaggistici, culturali o sanitari e il relativo dissenso,
qualora emergano ragioni di incompatibilità dell’intervento proposto con i valori urbanistici dell’area
presidiati dal PRG, può pertanto essere superato mediante l’adozione di una autorizzazione in variante
allo strumento urbanistico nell’ambito del procedimento unico regolato dall’art. 12 del d.lgs. n.
387/2003. E in questi termini l’amministrazione regionale si è mossa nel rigoroso rispetto della
disciplina di settore.

TAR Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, sentenza 12 maggio 2025 n. 1030.

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