1. L’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è norma di natura processuale che
definisce i poteri del giudice per i casi in cui, senza autorizzazione, gli atti non abbiano rispettato i
limiti dimensionali; essa trova pertanto applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati
antecedentemente al 1° gennaio 2025 non ancora definiti e quindi soggetti allo ius superveniens. (1).
2. L’appellante, ancorché vittorioso, può essere condannato alla corresponsione della somma
prevista dall’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, laddove, senza alcun motivo,
in apertura del proprio ricorso, abbia pletoricamente riportato la ricostruzione del giudizio di
primo grado – causa unica dello sforamento dei limiti dimensionali – e riportato nella memoria
difensiva deduzioni del tutto infondate o pretestuose, senza alcuna plausibile giustificazione
retrospettiva al menzionato sforamento.
Il Consiglio di Stato ha pertanto condannato l’appellante, vittorioso in un giudizio di appello in
materia di accesso, alla corresponsione della somma di euro 600,00, oltre che alla debenza del
contributo unificato.
(1) Conformi: Ad. plen., 13 marzo 2025, n 3.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 05 giugno 2025 n. 4902.