<< il rendiconto condominiale, a norma dell’art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di
contabilità le “voci di entrata e di uscita”, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in
rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonchè, nel riepilogo
finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, “ogni altro dato inerente alla situazione
patrimoniale del condominio”, con indicazione “anche dei rapporti in corso e delle questioni
pendenti”, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all’esercizio annuale,
che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Perchè la deliberazione di approvazione
del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge,
agli effetti dell’art. 1137 c.c., comma 2, occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che
spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall’art. 1130-
bis c.c., discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione della
situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che
comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione
non sia possibile realizzare l’interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali
elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate
tenendo conto della sostanza dell’operazione>>.
Cassazione civile, Sezione Seconda, Ordinanza 09 ottobre 2023, n. 28257, in Archivio delle locazioni del condominio e dell’immobiliare, I, 2024, 37, con nota di Paolo Scalettaris “Il rendiconto condominiale”.