1. secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli
fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità
paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur
innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo
visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità
collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante,
paesisticamente vincolata (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez.
I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; n. 617/2021; TAR Campania, Salerno,
sez. II, n. 564/2022);
2. in questo senso, la Sezione – nelle sentenze n. 564/2022, n. 2945/2022, n. 3104/2022 e n. 3285/2022
– ha statuito che:
“- il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede … di concentrare l’impedimento
assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico
unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione;
3. mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve
essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate
elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n.
357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017);
– in simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti – ancorché potenzialmente
antagonistici – interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del
paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al
contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico
bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto;
4. ciò posto, come statuito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016, “le motivazioni dell’eventuale
diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di
produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a
tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una
generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica”;
5. “Ogni nuova opera d’altronde – prosegue la decisione richiamata – ha una qualche incidenza sul
paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le
opere dell’uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a
rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera,
in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non
autorizzabile.
Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel
rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione … di un impianto
di energia elettrica da fonte rinnovabile … Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera
progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità,
non può ridursi all’esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che
connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma
impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi
coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia
pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (in particolare, consentendo l’esercizio
di un’agricoltura sostenibile e la conservazione dell’ecosistema, entrambe precondizioni alla
conservazione del paesaggio rurale) (cfr., in tal senso, anche TAR Campania, Salerno, sez. II, n.
1458/2017)””;
6. ciò posto, nella specie, la Soprintendenza di Salerno e Avellino non risulta aver fatto buon governo
dei principi ordinamentali dianzi declinati, essendosi limitata a inferire, in via automatica ed
apodittica, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici l’alterazione
dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di generica
compromissione delle visuali panoramiche prospettanti sugli elementi vegetazionali ed orografici
caratterizzanti, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle
fonti energetiche rinnovabili.
T.A.R. Campania Salerno, Sezione Seconda, Sentenza 03 gennaio 2024, n. 73, in Rivista giuridica dell’edilizia, 1, 2024, 356.