In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale
va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l’evento concretamente
verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile
sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza causale della scelta di procedere al trattamento
chirurgico, anziché conservativo, della patologia diagnosticata ritenendo, con un ragionamento
controfattuale errato, che l’intervento conservativo non avrebbe garantito la guarigione, anziché
valutare se avrebbe evitato il danno permanente neurologico lamentato dall’attore).
Cassazione civile, Sezione Terza, Ordinanza 27 settembre 2024, n. 25825, in Foro italiano, 4, 2025, (I,1186) con nota di Francesco D’Amato “Responsabilità omissiva: punto di rottura o rassicurante continuità?”