Nella fase di verifica di assoggettabilità a v.i.a. di un progetto, non è necessario inviare il preavviso
di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241 del 1990, poiché il procedimento in questione è
caratterizzato da una specialità assoluta. Tale fase rappresenta un passaggio potenziale verso la
v.i.a., durante la quale saranno considerate tutte le richieste partecipative e i contributi che le parti
desiderano presentare.
T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Terza, Sentenza, 03 giugno 2024, n. 1865, in Foro amministrativo 6, 2024, 945.