“in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, oggetto di rigorosa e puntuale valutazione è la
concreta incidenza impattante dell’intervento progettato sullo scenario paesaggistico circostante, con
esclusione di qualsivoglia verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera, quali
anche lo stato legittimo dell’immobile;
questo in ragione dell’autonomia strutturale e funzionale che separa il titolo paesaggistico rispetto a
quelli implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto;
ammettere diversamente una commistione tra i diversi profili, con conseguente confusione dei poteri,
sarebbe in contrasto sia con il principio di legalità che innerva l’azione amministrativa, stante
l’ampliamento praeter legem o contra legem dell’ambito di competenza dell’amministrazione
procedente rigorosamente scandito; sia con gli ulteriori ineludibili principi di non aggravamento del
procedimento e di certezza dell’azione amministrativa” (Consiglio di Stato sez. IV, 24/03/2023, n.
3006)”.
T.A.R. Campania Salerno, Sezione Seconda, Sentenza, 01 marzo 2024, n. 559, in Rivista giuridica dell’edilizia, 3, 2024,512.