1. Rilevato, sotto il primo aspetto, che a fronte di un corposo corredo fattuale a sostegno del
provvedimento interdittivo e della valutazione prognostica negativa operata dall’Amministrazione
sull’applicabilità di misure di prevenzione collaborativa, la ricorrente si è –
sostanzialmente – limitata a contestare la mancanza di “fatti nuovi” e sopravvenuti rispetto alle
pregresse interdittive già subite (prima nel 2018 e poi nel 2024), contestazione di per sé non decisiva
vista la rinnovata istruttoria prefettizia, invero adeguatamente attualizzata;
2.Rilevato poi, quanto al periculum in mora che, in relazione anche alla specifica attività d’impresa
svolta dalla ricorrente, non paiono allo stato sussistenti – in mancanza di sicuri elementi di giudizio
a supporto dell’invocata tutela cautelare – profili di pregiudizio grave e irreparabile;
3. l’accesso avverrà nel rispetto dei seguenti limiti, in linea col principio del bilanciamento tra le
eventuali esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici e le altrettanto fondamentali
esigenze di tutela della parte privata, connesse all’inviolabile diritto costituzionale alla difesa,
sancito dall’art. 24 Cost.: l’autorità prefettizia conserva il potere di oscuramento e, pertanto, di
preservazione degli “omissis”, per tutte le parti dei documenti sopra indicati che, motivatamente,
richiedono il permanere delle esigenze di riservatezza (cfr. T.A.R. Sicilia, n. 1456/2023; T.A.R.
Campania n. 103/2025), quali in generale i dati, le notizie e le informazioni riferite a persone nonché
a circostanze che non assumono rilevanza alcuna in funzione della tutela dello specifico interesse
difensivo della parte ricorrente; in particolare i nominativi dei componenti del G.I.A. e, comunque,
degli organi investigativi che hanno condotto le relative indagini, prevalendo per questi le ovvie
necessità di cautela nel diffondere i relativi dati;
T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Seconda, Ordinanza 24 giugno 2025, n. 1171