1. Ai fondi paritetici disciplinati dall’art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388, inerenti alla
formazione continua dei lavoratori, vanno applicate le procedure di aggiudicazione previste dal
codice dei contratti pubblici, tanto con riguardo al momento di selezionare i prestatori di beni e
servizi necessari per la loro organizzazione e funzionamento, quanto al momento di procedere
all’affidamento di contratti di formazione professionale, configurabili in termini di affidamento di
appalto pubblico di servizi. (1).
2. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto gli atti
di gestione di un fondo paritetico di cui all’art. 118, l. n. 388 del 2000 per la formazione continua
dei lavoratori in quanto: i) la promozione dello sviluppo e della formazione professionale continua
attiene in via diretta alla cura di un interesse generale al più alto livello; ii) le attività dei fondi sono
finanziate con risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4, l. n.
845/1978 (legge quadro in materia di formazione professionale), con delega di funzioni pubbliche
nell’ambito delle politiche di sviluppo della formazione professionale continua, in coerenza con il
principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, Cost.); iii) sussiste un potere ministeriale di
autorizzazione e vigilanza sui fondi. (2).
3. La selezione di un fondo paritetico di cui all’art. 118, l. n. 388 del 2000, piuttosto che di un altro,
da parte di un’amministrazione pubblica va correttamente inquadrata quale atto di esercizio di un
potere da compiere nell’ambito di un procedimento amministrativo volto a individuare, sulla base di
una valutazione comparativa tra i fondi autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il fondo maggiormente in grado di soddisfare le esigenze formative dell’amministrazione; ciò
avuto riguardo alla rilevanza pubblicistica di detti fondi, che gestiscono risorse pubbliche. Le
relative controversie rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo. (3).
La sentenza ha al riguardo fatto leva sulla finalità dei predetti fondi in quanto volti alla destinazione
di ingenti risorse economiche volte alla formazione del personale e, dunque, alla crescita
professionale di chi opera all’interno dell’amministrazione medesima e, in ultima analisi, ne
determina ogni azione.
4. É illegittimo l’atto di selezione di un fondo paritetico, ex art. 118, l. n. 388 del 2000, da parte di
una pubblica amministrazione ove esso non sia preceduto da alcuna valutazione comparativa tra i
fondi autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Seconda, Sentenza, 05 giugno 2025, n. 1245