Pubblico impiego

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Pubblico Impiego – Militare – Trattamento economico – Lavoro straordinario – Computo – Indennità pensionabile mensile – Esclusione 2. Pubblico Impiego – Militare – Trattamento economico – Lavoro straordinario – Retribuzione – Principi di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost –Applicabilità al solo trattamento economico globale. 3. Pubblico Impiego -Militare – Guardia di finanza – Trattamento economico – Lavoro straordinario – Retribuzione – Sottodimensionamento –Irragionevolezza -Non sussiste – Ragioni.

1. L’indennità pensionabile mensile non va considerata ai fini del computo del trattamento
economico dovuto per il lavoro straordinario del personale di polizia a ordinamento militare (nella
specie, della guardia di finanza). (1).
In motivazione la sezione ha precisato che il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ha regolato
integralmente la materia, demandando alla concertazione, tra l’altro, il trattamento economico
fondamentale ed accessorio e il trattamento economico di lavoro straordinario.
2. La particolare garanzia apprestata dall’art. 36 Costituzione a tutela del lavoratore subordinato,
con particolare riferimento alla proporzionalità e alla sufficienza della retribuzione, non si riferisce
ai singoli elementi retributivi (nella specie, al compenso per lavoro straordinario), bensì al
trattamento economico globale. (2).
3. Il sottodimensionamento della retribuzione del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario
nelle forze di polizia ad ordinamento militare (nella specie, nella guardia di finanza) non può essere
considerato ex se irragionevole, dovendosi considerare il contesto ordinamentale peculiare del
settore e la sua pregnante dimensione pubblicistica, la quale legittima un assetto regolatorio che
remuneri in via forfettaria le ore di lavoro straordinario e non le àncori allo stipendio del lavoro
ordinario. (3).
La sezione ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
prospettata con riferimento alle previsioni dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2018, n. 39, dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57,
dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente,
dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 ritenute in contrasto
con l’art. 3 della Costituzione. In motivazione è stato richiamato l’indirizzo della Corte costituzionale
(26 gennaio 1957, n. 30) secondo cui va escluso il sindacato di legittimità costituzionale per gli atti
di natura regolamentare.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 1998, n. 136 secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della
disciplina organica in materia di concertazione (decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195), deve ritenersi
tacitamente abrogato l’art. 43, comma 14, della legge 1 aprile 1981, n. 121 nella parte in cui stabiliva una
correlazione tra l’importo del compenso per il lavoro straordinario e la retribuzione mensile ordinaria nella
quale confluiva, ai sensi del comma 3, anche l’indennità mensile pensionabile.
(2) Conformi: Corte cost., 12 dicembre 2013, n. 304, 14 luglio 2006, n. 287.

Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Sentenza 18 giugno 2025, n. 5346

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