1. Ai fini dell’annullamento in autotutela della determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi non è richiesto dalla legge il previo annullamento di tutti gli atti che vengono
sostituiti da tale determinazione finale.
Pertanto, occorre ribadire quanto già correttamente affermato dal primo giudice, ossia che non è
necessario il previo annullamento del permesso di costruire in quanto tale titolo viene sostituito ad
ogni effetto dall’autorizzazione unica, essendo quest’ultima l’unico titolo legittimante.
2. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 del 1990, l’assenso delle amministrazioni assenti può
ritenersi acquisito solo con riferimento alle questioni che costituiscono oggetto della conferenza.
Nel caso di specie, il primo giudice ha ben motivato in punto di fatto in ordine alla esatta
individuazione dell’oggetto della conferenza di servizi, da identificarsi appunto dell’annullamento in
autotutela dell’autorizzazione unica e non già nella sua conferma.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 25 giugno 2025, n. 5535, in Foro Italiano n. 11 del 2025, Parte Terza, pag. 498, con nota di richiami