Ai sensi del d.P.C.M. del 14 novembre del 1997, il territorio comunale è suddiviso in “aree
acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni
urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del piano
regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree
nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche
diverse; qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella
acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due
tipologie di strumenti di governo (1).
Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che dalle norme tecniche si evincesse con chiarezza la
destinazione esclusivamente industriale dell’area; di conseguenza, la zonizzazione acustica corretta
non corrispondeva alla classe V ma alla classe VI.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 25 giugno 2025, n. 5529, in Guida al Diritto n. 35 del 2025, pag. 92, con comento di G. Pernice: “Se c’è contrasto serve confronto sulla coerenza tra i due strumenti”, pag. 96