1. Come evincibile dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (cd. codice dell”ambiente), la valutazione di impatto ambientale mira a stabilire, e
conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi
di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità, sussumibili nel concetto
di “impatto ambientale”, che si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta
ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e
negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un
ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro
realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”. (1).
2. Anche in considerazione della sua matrice europea (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e
successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE), il procedimento di valutazione di impatto
ambientale mira ex ante a valutare gli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi
progettuali, al fine di proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al
mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno
sviluppo economico sostenibile (2).
3. La v.i.a. costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale
imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle
alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. La stessa non si sostanza in un mero atto
(tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, venendo con essa esercitata una
vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto
uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei
(contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economicosociale) e privati. (3).
4. La previsione della durata di efficacia della v.i.a. di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del
2006 – riferita al termine minimo quinquennale che può essere graduato nel provvedimento in
relazione alla tipologia di opere da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di
presentare un’istanza documentata di proroga – non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria,
ma, è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche ) e delle
successive, da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento
dei progetti e delle autorizzazioni alle “migliori tecniche disponibili” – necessariamente mutevoli
nel tempo – sia in relazione all’evoluzione dei progetti.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 23 giugno 2025, n. 5466