Sanità -Vaccinazione obbligatoria da SARS-Cov-2 -Rimessione alla Corte di giustizia
dell’Unione europea, ai sensi dell’art.267 TFUE:
Domanda n. 1: “se la direttiva 2000/78/CE osti ad un recepimento che permetta il decreto legge
n.172 del 2021 nella parte in cui modifica il decreto legge n.44 del 2021 aggiungendo il comma 4-
ter, comma 2 b), che impone al militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sua opinione
personale, perché lo obbliga a sottoporsi a tale trattamento sanitario, ancora sperimentale, a suo
rischio e pericolo, come requisito addizionale, ma necessario per poter lavorare nello stesso
ambiente di lavoro in cui sono presenti lavoratori civili, per i quali la norma non impone
l’obbligatorietà della vaccinazione, nonostante svolgano le stesse funzioni dei militari.”
Domanda n. 2: “se l’art. 2 comma 2 b della direttiva 2000/78/CE osta ad un provvedimento come il
d.l. n.172/21 nella parte in cui modifica il d.l. n.44/21 aggiungendo il comma 4 ter comma 1 b che
impone al lavoratore militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sue convinzioni
personali, come requisito necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono
presenti militari che nel rispetto delle loro convinzioni personali hanno ritenuto conveniente
vaccinarsi anche in assenza di obbligo, ciò nonostante che il militare non vaccinato sia disponibile,
e comunque già obbligato, a produrre con intervalli inferiori alle 48 ore il risultato di un tampone
che certifichi la negatività al covid.”
Domanda n. 3: “se il provvedimento di cui al d.l. n.172/21 che integra il d.l. n.44/21, il quale impone
con l’art 4 ter comma 3 al lavoratore – privo di altro reddito -sospeso per violazione dell’obbligo
vaccinale, di non poter in alcun modo legale provvedere al proprio sostentamento ed
all’adempimento delle obbligazioni finanziarie sottoscritte dallo stesso in epoca antecedente e a
carattere continuativo e duraturo, violi gli art. 1,2,3,7,15,21,33 e 34 della CDFUE.”
Domanda n. 4: “se l’art. 4-ter DL 44/2021, inserito dal DL 172/2021 sia in contrasto con gli artt. 1,
8, 9, 14, 17, 18 CEDU e con la direttiva 2000/78/CE. Posto che l’art. 4 ter DL 44/2021 dispone «l’atto
di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere
l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominati», e le Amministrazioni lo interpretano nel senso che ‘Le giornate
di sospensione sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti
economici, nonché della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le
giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici’, con ciò costringendo i lavoratori
interessati a ricorrere all’Autorità giudiziaria, per vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio
maturata medio tempore durante la sospensione, la detrazione dei giorni di licenza e della pensione.”
Domanda n. 5: “se le modalità utilizzate dal legislatore italiano nel prevedere l’obbligo vaccinale
per talune categorie di persone, formalmente sottoposto a consenso sull’inoculazione, ma
sostanzialmente disinformato perché privo delle indicazioni/informazioni necessarie per garantire la
consapevolezza del cittadino, siano in contrasto con gli artt.1, 2, 3, 7, 15, 21 e 34 della Carta dei
diritti fondamentali dell’UE nonché con la Risoluzione 2361(2021) del Consiglio d’Europa ed il
Regolamento (UE) 2021/953, e con il Regolamento (UE) 2014/536. Anche alla luce del considerando
36 del Regolamento (UE) 2021/953 (come rettificato, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211
del 15 giugno 2021), che ha portata interpretativa e dell’art. 2 della Carta di Nizza che riconosce il
diritto alla vita, strettamente connesso con le criticità emerse a causa della somministrazione del
vaccino Astrazeneca e le disfunzioni fisiologiche subite da coloro che sono stati inoculati con il
vaccino della multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese – con danni permanenti al cervello
causati da coaguli di sangue e trombosi vascolare – il consenso informato (inesistente) del paziente,
è uno strumento posto a fondamento anche del trattamento sanitario obbligatorio per legge, poiché
l’obbligo di acquisire il consenso ha per oggetto l’informazione sulle prevedibili conseguenze del
trattamento e la possibilità del verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.”
Consiglio di Stato – Sezione Prima – Sentenza 12 giugno 2025, n. 563