Processo Amministrativo, Pubblico impiego, Rassegna

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PUBBLICO IMPIEGO: 1. Processo amministrativo -Mancato deposito della memoria conclusionale -Memoria di replica di controparte -Inammissibilità -Ragioni. 2. Processo amministrativo -Impugnazione incidentale ordinaria ex art. 333 c.p.c. ed Impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. -Differenze. 3. Processo amministrativo -Impugnazione incidentale ordinaria ex art. 333 c.p.c. ed Impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. -Termine per la proposizione -Differenze. 4. Pubblico impiego – Mobbing – Nozione giuridica -Definizione. 5. Pubblico impiego – Mobbing – Onere di provare in maniera specifica dell’esistenza di comportamenti molteplici, sistematici e prolungati, del disegno vessatorio -Grava sul dipendente. 6. Pubblico impiego – Mobbing – Lesione alla salute – Danno non patrimoniale – Duplicazioni risarcitorie -Inammissibilità.

1. Sono inammissibili anche le repliche scritte dell’appellante per difetto del relativo presupposto, non
avendo il Ministero depositato alcuna memoria a cui “replicare” (come argomenta Cons. Stato, sez.
IV, 27 luglio 2020, n. 4759, la memoria di replica non può essere ammessa se manca quella
conclusionale di controparte (id est ove questa non contenga effettive controdeduzioni, ovvero non
sia stata nemmeno redatta; negli stessi termini, Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676, e sez.
V, 11 dicembre 2015, n. 5656).
2. L’art. 96 c.p.a. stabilisce che nel giudizio amministrativo può essere proposta sia l’impugnazione
incidentale ordinaria di cui all’art. 333 c.p.c., sia quella tardiva di cui all’art. 334 c.p.c. (che si
distinguono perché nel primo caso per la parte interessata il termine per proporre impugnazione –
quello di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, di cui all’art. 92, comma 1, c.p.a., ovvero,
in mancanza, quello residuale di sei mesi dalla sua pubblicazione di cui al successivo comma 3 – non
è ancora decorso, mentre è spirato nel secondo caso, in cui tuttavia viene consentita la presentazione
di un gravame – appunto “tardivo” – a fronte della proposizione dell’impugnazione principale nei
suoi confronti).
3. Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 96 c.p.a., nella prima ipotesi l’impugnazione
incidentale deve essere proposta «entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se
anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione»;
mentre, per quanto riguarda l’impugnazione incidentale tardiva deve essere presentata dalla parte
«entro sessanta giorni dalla data in ci si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione
dell’impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione nel
termine di cui all’articolo 45» di trenta giorni.
4. Il mobbing riguarda «una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa,
continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell’ambiente di lavoro, che
si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od
incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato
alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua
salute psicofisica» e per la sua configurazione occorre dunque accertare la presenza di una pluralità
di elementi costitutivi, quali la «molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio,
illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro
il dipendente secondo un disegno vessatorio; l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente;
il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità
psicofisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio» (Cons.
Stato, sez. II, 19 dicembre 2022, n. 11050 e precedenti ivi citati).
5. In questo caso, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, l’interessato non ha allegato
né comunque provato tali elementi, in quanto non ha dato conto in maniera specifica dell’esistenza
di comportamenti molteplici, sistematici e prolungati, né del disegno vessatorio che li avrebbe
accomunati, pertanto non può essergli accordato alcun risarcimento per danno da mobbing.
6. Quanto ai pregiudizi conseguenti alla lesione alla salute, occorre ricordare che, ancorché il danno
non patrimoniale vada risarcito integralmente, ciò non deve dar luogo a duplicazioni risarcitorie,
costituendo le varie voci di danno (biologico, morale, esistenziale) soltanto aspetti “descrittivi”
dell’unica voce di danno costituita dal danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. un., 11 novembre
2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975; Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2022, n. 5413).

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 17 marzo 2025, n. 1259, in Giurisprudenza Italiana n. 6 del 2025 pag. 1253: “L’appello incidentale tardivo nel giudizio amministrativo”, a cura di C. Contessa.

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