Energia, Giustizia Amministrativa

ENERGIA – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Procedimento di A.U. -Accordo ex art. 11 L. n. 241/1990 -Azione di nullità -Termine decadenziale ex art. 31, comma quarto, c.p.a. – Inapplicabilità -Termine prescrizionale -Applicabilità -Ragione. 2. Energia – Accordo ex art. 11 L. 241/1990 – Misure compensative meramente patrimoniali stabilite successivamente al 3.10.2010 – “Sanatoria” ex art. 1, comma 953, della l. 145 del 2018 -Inapplicabilità. 3. Energia – Accordo ex art. 11 L. 241/1990 – Oneri di carattere ambientale e territoriale in favore del Comune – Ammissibilità – Misure compensative meramente patrimoniali in favore del Comune -Inammissibilità. 4. Energia – Accordo ex art. 11 L. 241/1990 –Misure compensative meramente patrimoniali in favore del Comune -Invalidità per violazione di norme imperative -Sussiste. 5. Energia – Accordo ex art. 11 L. 241/1990 – Monetizzazione del fabbisogno energetico ed elettrico comunale -Invalidità per violazione di norme imperative -Sussiste.

1. Con il primo motivo viene riproposta dall’appellante l’eccezione di tardività dell’azione di nullità
dell’accordo integrativo di provvedimento amministrativo dell’11 maggio 2011, che – in tesi –
sarebbe stata proposta oltre il termine decadenziale di centottanta giorni previsto dall’art. 31, comma
4, c.p.a., che, come noto, dispone che “la domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla
legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni”. […]
Al contrario rispetto ai casi evocati, il caso in esame rientra pienamente nella giurisdizione esclusiva
di cui all’art. 133, comma 1, del c.p.a., sicché ad esso non si applica l’art. 31 comma 4 c.p.a. bensì
l’art. 1422 del cod. civ., secondo il quale l’azione di nullità non è soggetta a prescrizione.
2. l’accordo in esame è stato sottoscritto in data 11 maggio 2011. Conseguentemente, allo stesso non
si applica la norma di sanatoria di cui all’, che ha introdotto una sanatoria generalizzata per le
pattuizioni di carattere patrimoniale intervenute tra gli operatori del settore dell’energia elettrica e gli
enti locali, purché “sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010”.
Pertanto la non applicabilità di tale disposizione di sanatoria agli accordi successivi alla data indicata
ne comporta la nullità.
3. A ciò si aggiunga che non si condivide l’interpretazione dell’appellante dell’art. 12 comma 10,
d.lgs. n. 387 del 2003 e delle relative Linee guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010 poiché,
come rilevato dalla sentenza di questa stessa Sezione n. 558 del 18 gennaio 2021, […]
6.2.3. Va pertanto rilevato come la interpretazione proposta dal Comune della disposizione di
sanatoria di cui all’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 non sia accoglibile poiché in contrasto con
il tenore testuale e la ratio delle norme di cui agli artt. 12, comma 6, d.lgs. n. 387 del 2003 e 1,
comma 5 l. n. 239 del 2004, che, nel contemperare l’interesse alla tutela dell’ambiente – attraverso
la incentivazione della realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili –
con quello alla tutela del paesaggio, prevedono che siano posti a carico dei titolari degli impianti
oneri di carattere ambientale e territoriale – che tengano conto delle caratteristiche e delle
dimensioni degli impianti eolici e del loro impatto – giammai di carattere economico.”
4. Peraltro, neanche il ricorso all’istituto dell’Accordo ai sensi dell’art. 11 l. n. 241 del 1990 s.m.i.
può consentire di superare i divieti imposti dall’ordinamento con norme di carattere imperativo agli
accordi con cui si prevedono dazioni in denaro da parte dei privati ai Comuni per la produzione
di energia elettrica.
5. Si condivide ed è esente dai vizi sollevati con l’appello l’affermazione della sentenza appellata
secondo la quale “nemmeno la monetizzazione del fabbisogno energetico ed elettrico comunale
costituisce una idonea causa giustificatrice. Rientra tra i compiti istituzionali dell’Ente assicurare
tale fabbisogno, per cui la pattuizione patrimoniale di cui è causa si conferma irrimediabilmente
come mancante di sinallagma, oltreché in contrasto con norme imperative.”.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 4 agosto 2025, n. 6894

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