1. La procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all’art. 6 d.lgs. 28/2011 (ora abrogato dal d.lgs.
190/2024, ma temporalmente applicabile alla fattispecie in esame) permette di conseguire il titolo
legittimante l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile senza la previa
autorizzazione espressa dell’autorità competente, sulla base di una dichiarazione di parte, salvo il
potere di tale autorità di verificare, entro il termine di legge, la ricorrenza dei presupposti di legittimità
dell’intervento e, in caso contrario, di inibirne l’esecuzione. Per accedere a tale istituto è necessario
che la dichiarazione sia accompagnata «da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti
urbanistici adottati» (art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011). Per questa ragione, la compatibilità urbanistica
dell’impianto è condicio sine qua non di accesso alla PAS; in mancanza di tale presupposto, per
realizzare l’intervento occorre conseguire l’autorizzazione amministrativa (nel caso di specie,
l’autorizzazione unica disciplinata dall’art. 12 d.lgs. 387/2003, abrogato dal d.lgs. 190/2024, ma
vigente ratione temporis), che ha anche valenza di variante urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3
novembre 2021, n. 7357; Id., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 29 dicembre 2023, n. 11338).
2. Tuttavia, l’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021 non permette di soprassedere a ogni regolamentazione
urbanistica o edilizia locale delle zone agricole. Posto che la compatibilità urbanistica dell’intervento
rimane il presupposto basilare per l’abilitazione di impianti FER secondo il meccanismo della
PAS, ex art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti
parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole. Come enunciato dalla giurisprudenza con
riferimento all’assetto normativo anteriore al d.lgs. 199/2021, ma mutatis mutandis valevole anche
rispetto alla legislazione vigente, la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è
ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri
parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano la zona agricola (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto
2023, n. 7800; Id., 12 settembre 2023, n. 8284).
3. se è vero che, in virtù della previsione della legge nazionale, è possibile realizzare impianti di
produzione di energia rinnovabile nelle aree agricole, va da sé che non è consentito al singolo comune
vietarne il collocamento in un intero ambito del proprio territorio contenente anche zone agricole. In
sostanza, l’art. 12 delle NTA va integrato nel senso che, in deroga al divieto generale di nuovi
interventi edilizi (co. 1), tra le opere consentite quantomeno nelle aree idonee ex lege, indi nella zona
agricola del Parco, va ricompresa l’installazione di impianti FER, e ciò a prescindere dalla questione
– che appare, comunque, significativa – se tale tipologia di opera sia già ammessa per effetto dell’art.
12, co. 3, laddove enuncia, tra gli interventi consentiti, «l’installazione […] di infrastrutture
energetiche».
4. va ricordato che la destinazione agricola non è strettamente legata all’esercizio dell’agricoltura, ma
è primariamente funzionale alla conservazione dei valori naturalistici e alla prevenzione del consumo
di suolo, per cui la circostanza che in zona agricola siano vietate talune attività agricole non impatta
sulla natura e sulla qualificazione della disposizione urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre
2020, n. 5380, secondo cui «la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone
necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile
utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale
l’Amministrazione comunale ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a
conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l’espansione dell’aggregato
urbano (così, puntualmente, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 660, nonché, più di recente,
sez. II, 14 aprile 2020, n. 2378), ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione
ambientale»).
5. la circostanza che il legislatore nazionale abbia sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra
impianti FER e zone agricole fa automaticamente rientrare i primi tra gli “usi agricoli” consentiti, a
prescindere da quanto possa essere stringente la pianificazione locale delle zone agricole.
Infatti, se è vero che, in virtù della previsione della legge nazionale, è possibile realizzare impianti di
produzione di energia rinnovabile nelle aree agricole, va da sé che non è consentito al singolo comune
vietarne il collocamento in un intero ambito del proprio territorio contenente anche zone agricole. In
sostanza, l’art. 12 delle NTA va integrato nel senso che, in deroga al divieto generale di nuovi
interventi edilizi (co. 1), tra le opere consentite quantomeno nelle aree idonee ex lege, indi nella zona
agricola del Parco, va ricompresa l’installazione di impianti FER, e ciò a prescindere dalla questione
– che appare, comunque, significativa – se tale tipologia di opera sia già ammessa per effetto dell’art.
12, co. 3, laddove enuncia, tra gli interventi consentiti, «l’installazione […] di infrastrutture
energetiche».
6. È vero che, tra la documentazione da allegare alla dichiarazione di PAS, l’art. 6, co. 2, d.lgs.
28/2011 ricomprende anche «gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete»,
ma questi non possono considerarsi elementi minimali, la cui mancanza impedisce la configurabilità
giuridica di una PAS, per l’assorbente rilievo che la connessione dell’impianto alla rete è un’opera
accessoria alla realizzazione dell’impianto stesso, legata a quest’ultima da un rapporto di connessione.
Ne consegue che l’amministrazione ben può effettuare la verifica sulla conformità legislativa
dell’impianto (opera principale) ex art. 6, co. 4, d.lgs. 28/2011 – e, nel caso, inibirne la realizzazione
– pur senza analizzare la documentazione funzionale alla connessione di questo alla rete (opera
accessoria).
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 29 luglio 2025, n. 6725