Autorità amministrative indipendenti, Concorrenza

AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – CONCORRENZA: 1. Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette: aggressività della pratica commerciale – Configurabilità – Abuso posizione -Sufficienza. 2. Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Configurabilità – Attività post vendita –Incidenza sull’esercizio dei diritti dei consumatori –Rilevanza. 3. Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Configurabilità: incompleta consegna della merce –Rilevanza -Ragioni. 4. Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Configurabilità: valutazione della correttezza dell’operato del professionista in senso complessivo –Necessità. 5. Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Colpa dell’impresa – Presunzione -Sussiste -Conseguenze.

1. L’aggressività della pratica commerciale idonea all’adozione di un provvedimento sanzionatorio
da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non deve essere necessariamente
collegata a condotte minacciose o estorsive, risultando sufficiente uno sfruttamento della posizione
di forza del professionista che possa (astrattamente) incidere sulla scelta del consumatore. (1).
Con la sentenza de qua il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da una società operante nel
settore della vendita al dettaglio e all’ingrosso di mobili, elettrodomestici e altri complementi per
l’arredo avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (Agcm) a seguito dell’accertamento di una complessa pratica commerciale scorretta,
vietata ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.). Nel dettaglio,
l’Autorità censurava una serie di condotte del professionista – riunite in un’unica complessiva pratica
commerciale scorretta e aggressiva – consistenti nella consegna di prodotti difettosi o viziati, tali non
essere idonei all’uso per il quale erano stati acquisitati, nonché nella gestione negligente
dell’assistenza post vendita, escludendo il riconoscimento della garanzia sia legale sia convenzionale,
ostacolando così l’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti nascenti dal contratto.
2. Una pratica commerciale può essere considerata aggressiva anche se incide sulla fase successiva
all’operazione commerciale (art. 19, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. codice del
consumo), quando tocca l’effettiva possibilità di esercizio dei diritti dei consumatori (es. il recesso o
il rimborso o l’assistenza post vendita). (2).
3. In tema di pratiche commerciali scorrette, deve ritenersi manifestamente negligente l’operato di
un professionista che consegna regolarmente in maniera incompleta la merce ordinata, non essendo
sufficiente a garantire la correttezza dell’operato la cautela circa il ritorno in magazzino in giornata
laddove detta misura risulti adottata solo per consegne in un limitato raggio di azione (30 km) e
comunque nelle sole ipotesi di immediata (ossia al momento della consegna) scoperta della carenza
del prodotto, con conseguente onere del consumatore di controllare nell’immediato la completezza
dei prodotti acquistati anche in presenza di ordini complessi come le cucine, costituendo detta pratica
un serio ostacolo per l’esercizio dei diritti del consumatore..
4. In materia di pratiche commerciali aggressive, ai fini dell’individuazione dello standard di
diligenza esigibile da un professionista, è necessario rifarsi alla correttezza dell’operato del
professionista in senso complessivo, ossia anche oltre il singolo rapporto negoziale. (3).
5. Nel caso di sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato la colpa è presunta, spettando all’impresa dimostrare di aver operato con la dovuta
diligenza. (5).
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 12 maggio 2023, n. 8209.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4110.
(4) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 14 giugno 2024, n. 12069; Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625.

T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Prima, Sentenza 3 aprile 2025, n. 6720, con nota di S. Gatti, in Guida al Diritto n. 28 del 2025, pag. 27

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