Edilizia ed Urbanistica

EDILIZIA ED URBANISTICA: 1. Edilizia ed urbanistica – Accordo di programma – Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 – Variante urbanistica – Garanzie partecipative – Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti concernenti la proposta di variante, con contestuale assegnazione del termine per presentare osservazioni -Sufficienza. 2. Edilizia ed urbanistica – Accordo di programma – Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 – Mancata acquisizione dell’area alla proprietà pubblica – Legittimità -Ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica -Sussiste.

1. dal punto di vista del rispetto del principio di trasparenza del procedimento e della completezza
degli elementi messi a disposizione degli interessati, in data 7 maggio 2020 il Comune di Milano
risulta aver pubblicato sul proprio sito istituzionale e sul sito SIVAS della Regione gli atti concernenti
la proposta di variante al PII, tra cui la relazione generale, la normativa di variante e lo schema di
convenzione urbanistica, con termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni ai sensi
dell’art. 7 comma 7 della legge reg. n. 19/2019 allora vigente e aver puntualmente controdedotto
alle osservazioni ricevute, come emerge dal punto 2 della delibera di ratifica n. 42/2021 in conformità
all’art. 6 comma 11 d.reg. n. 2/2003.
Nella fattispecie in esame, dunque, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, appaiono
sostanzialmente rispettate sia la lettera che la ratio delle norme che prescrivono la pubblicazione
degli strumenti urbanistici. Inoltre, le osservazioni della ricorrente – costituenti per giurisprudenza
costante semplici apporti in chiave collaborativa alla formazione del piano – risultano aver
pienamente assolto al proprio compito, avendo condotto il Comune ad approfondire e ad affrontare
con attenzione ancora maggiore la questione del bilanciamento degli interessi pubblici perseguiti
con gli interessi privati coinvolti.
2. È legittima la scelta dell’amministrazione, in sede di approvazione dell’atto integrativo all’accordo
di programma per la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree inserite nell’ambito urbano
di Milano, che non preveda, quale contropartita dei vantaggi concessi al privato, che l’area diventi
di proprietà pubblica. Tale determinazione, lungi dall’apparire irragionevole ed incomprensibile
come prospettato dall’appellante, si rivela una decisione ragionevolmente assunta dal Comune previa
valutazione dei costi e dei benefici non solo economici della complessiva operazione, nell’esercizio
della sua ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica, riconosciuta come
funzionale “non…solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in
considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici
pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma (soprattutto)… rivolto alla realizzazione
contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori
costituzionalmente garantiti.” (Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710; 22 febbraio 2017, n.
821; Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 783).
Come riportato in motivazione, per le caratteristiche dell’area in questione (che richiede una costosa
attività di bonifica), il comune di Milano ha inteso l’intervento in questione come un utile strumento
di rigenerazione urbana e ambientale, volto a recuperare e a trasformare un’area periferica e dismessa
in un nuovo quartiere cittadino, dotato di ampio parco e di attrezzature di interesse pubblico.
L’amministrazione locale ha ritenuto preferibile, anche in ragione degli ingenti costi manutentivi e di
gestione di una simile struttura, non acquisire la proprietà dell’impianto, evitando di dover ricorrere
a schemi concessori e affidandosi, invece, a forme di regolamentazione dell’uso ritenute più
rispondenti alla concreta situazione, al fabbisogno della popolazione e alle proprie necessità.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 2 luglio 2025, n. 5719

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