1. Con ricorso depositato come in rito, la società ricorrente impugnava l’atto di decadenza, assunto
dal Consorzio ASI, concernente l’autorizzazione rilasciata per la costituzione della linea elettrica MT
in cavo interrato e di n. 1 cabina di consegna per la connessione in antenna della cabina primaria di
Foggia industriale. […] Sicuramente, l’atto è viziato per omessa applicazione degli istituti
partecipativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (artt. 7 e 10), […].
2. La realizzazione della rete costituisce opera pubblica indifferibile ed urgente per il servizio
pubblico di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica, che non può trovare ostacoli da parte
del Consorzio ASI, il quale – come da statuto – è mero ente pubblico economico per
l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive locali, con compiti propri limitati; per il resto,
esso è chiamato solo a coordinarsi, per le opere che hanno rilevanza nazionale, con gli enti e le società
pubbliche, che erogano servizi di pubblica utilità.
T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Seconda, Sentenza 12 luglio 2025, n. 965