1. Questa Sezione, con sentenza n. n. 284 del 2023, ha evidenziato l’astratta applicabilità dell’art.
all’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., in relazione alle controversie in materia di impianti per la
produzione di energie rinnovabili, che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.
Tuttavia, ha ritenuto applicabile il rito ordinario, in quanto nella fattispecie specifica “non risultano
emanati provvedimenti strettamente riferibili ad una delle fasi del procedimento espropriativo,
disciplinato dal testo unico sugli espropri approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001, né, a monte, è stato
dedotto che sarebbe stata necessaria l’attivazione del procedimento espropriativo. Del resto, la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ex art. 12, c. 1, d.lgs. n. 387/2003 a cui si
giunge a conclusione della conferenza di servizi in relazione alle opere autorizzate, piuttosto che
essere funzionale all’attivazione di una procedura espropriativa (di cui non si parla nel corso di tutti i
lavori della conferenza), appare per lo più finalizzata a giustificare l’adozione della variante
urbanistica data dal cambio di destinazione urbanistica dell’area da “zona E agricola” a “zona F servizi
privati di interesse pubblico”.
2. Ricorre il vizio di nullità della sentenza che impone il rinvio della causa al primo giudice ai sensi
dell’art. 105 c.p.a. allorquando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile in base a un
errore palese (nella specie, per aver ritenuto applicabile il termine dimidiato del rito accelerato
previsto dall’art. 119 c.p.a. ad un giudizio in materia di autorizzazione unica ex art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in assenza di provvedimenti afferenti alla procedura
espropriativa), così omettendo integralmente l’esame del merito della causa. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 10 (secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica
anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando
palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente); 20 novembre 2024, n. 16, oggetto
della News dell’Ufficio del massimario n. 118 del 17 dicembre 2024 (secondo cui l’art. 105, comma 1, del
c.p.a. si applica quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando
palesemente nell’escludere la sussistenza dell’interesse del ricorrente); 30 luglio 2018, n. 10 (oggetto della
News UM n. 49 del 2018, nonché in Foro it., 2018, III, 545) e n. 11 (oggetto della News UM n. 48 del 2018).
in parte: Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 284; 4 luglio 2022, n. 5567; 28 marzo 2022, n. 2243; 15
febbraio 2021, n. 1377 secondo cui alle controversie in materia di impianti per la produzione di energie
rinnovabili ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è astrattamente applicabile il dimezzamento dei termini di cui
all’art. 119, comma 1, lett. f) del c.p.a. a condizione che, a prescindere dalla dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza, occorra l’attivazione del procedimento espropriativo.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 21 luglio 2025, n. 6431