Responsabilità - amministrativo-contabile

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE: 1. Responsabilità amministrativa e contabile -Limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose ex art. 21, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020 -Illegittimità -Non sussiste – Ragioni. 2. Responsabilità amministrativa e contabile -Determinazione degli elementi della responsabilità -Discrezionalità -Sussiste. Limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose -Ammissibilità: nei limiti della ragionevolezza. 3. Responsabilità amministrativa e contabile -Determinazione degli elementi della responsabilità -Discrezionalità -Sussiste -Limitazione generalizzata della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose -Inammissibilità -Ragioni.

1. Sono infondate, in riferimento agli artt. 3, 28, 81, 97 e 103 Cost., le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 21, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020, come convertito, nella parte in cui
prevede, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa
alle sole ipotesi dolose (disciplina prorogata con successivi D.L. fino al 31 dicembre 2024), poiché la
previsione persegue, nella sua logica iniziale, il fine ultimo di contribuire al rilancio dell’economia a
seguito della sua ben nota crisi, ingenerata, in primo luogo, dalla pandemia, e – in relazione alle
proroghe – quello di consentire l’imprescindibile raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR,
contrastando, nel modo più efficace possibile, la tendenza alla “burocrazia difensiva”, con un monito
alla revisione sistematica di tale disciplina secondo linee guida dettagliatamente indicate
2. Nel determinare gli elementi della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti, il legislatore gode di ampia discrezionalità, rispondendo alle esigenze del contesto
storico-instituzionale e socio-economico stante la funzione composita di deterrenza, risarcitoria e
preventiva. Questa discrezionalità è finalizzata trovare un punto di equilibrio che eviti la “burocrazia
difensiva” e promuova il buon andamento dell’amministrazione e consente al legislatore di discipline
temporanee che limitino l’elemento soggettivo della responsabilità al dolo, quando tali interventi
siano giustificati dalla necessità di tutelare rilevanti interessi costituzionali e di assicurare l’efficacia
dell’azione amministrativa in un contesto eccezionale. Purché ciò venga fatto nei limiti della
ragionevolezza.
3. Il consolidamento dell’amministrazione di risultato e i mutamenti strutturali del contesto
istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera, giustificano la ricerca, a regime, di nuovi punti di
equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività tra l’amministrazione e l’agente pubblico. Il
legislatore non potrà limitare l’elemento soggettivo al dolo, perché ciò si giustifica esclusivamente
nel quadro di una disciplina provvisoria e in un contesto particolare, ma potrà, nell’esercizio della
discrezionalità che ad esso compete, e considerando anche profili diversi da quello dell’elemento
psicologico, introdurre una complessiva riforma della responsabilità amministrativa in modo
da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la fatica dell’amministrare
senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa.

Corte Costituzionale – Sentenza 16 luglio 2024, n. 132, in Foro Italiano, n. 5 del 2025, Parte I, pag. 1283, con commento di G. D’Auria “La Corte costituzionale indica al legislatore la via di una riforma della responsabilità amministrativa”

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