Sono del tutto eccezionali le ipotesi in cui è consentito prescindere dalla formazione del piano
attuativo, al quale lo strumento urbanistico di livello superiore subordini il rilascio del permesso di
costruire su un dato lotto, pertanto non è consentito superare l’assenza del piano attuativo facendo
leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che il piano attuativo prescritto dall’art. 41 quinquies della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 non ha equivalenti ed è necessario al fine di raccordare l’esistente –
privo di idonee opere di urbanizzazione – al nuovo edificio. Ha poi aggiunto, quale corollario del
principio di diritto illustrato in rassegna, che in sede amministrativa o giurisdizionale non possono
essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la
funzione del piano attuativo (Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8270).
(1) Conformi: Cons. Stato sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6268; 16 novembre 2021, n. 7620.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 5 maggio 2025, n. 3809